Art. 3. 1. L'art. 3 del decreto del presidente della provincia 25 marzo 2004, n. 11, e' cosi' sostituito: «Art. 3 (Progettista e direttore lavori). - 1. Il progettista e il direttore lavori si assumono il coordinamento e la responsabilita' di tutte le progettazioni specialistiche e direzioni lavori specialistiche. 2. Ogni progettista o direttore lavori specialistico puo' fatturare singolarmente la propria prestazione all'amministrazione.».