Art. 3.


   1.  L'art.  3  del decreto del presidente della provincia 25 marzo
2004, n. 11, e' cosi' sostituito:
   «Art. 3 (Progettista e direttore lavori). - 1. Il progettista e il
direttore lavori si assumono il coordinamento e la responsabilita' di
tutte    le   progettazioni   specialistiche   e   direzioni   lavori
specialistiche.
   2.   Ogni   progettista  o  direttore  lavori  specialistico  puo'
fatturare singolarmente la propria prestazione all'amministrazione.».