Art. 6.

   1.  L'art.  7  del decreto del presidente della provincia 25 marzo
2004, n. 11, e' cosi' sostituito:
   «Art.  7  (Riduzioni).  - 1. Per la determinazione dell'importo di
riferimento  per  i  corrispondenti  servizi, gli onorari determinati
secondo i criteri che precedono sono ridotti del 20 percento.
   2.   Sugli   onorari   e   rimborsi  spese  per  attivita'  libero
professionali  e intellettuali puo' essere offerta una riduzione. Non
sono ammesse offerte in aumento».
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nel Bollettino ufficiale
della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo e di farlo
osservare.
    Bolzano, 25 ottobre 2006
                             DURNWALDER
(Omissis)