Art. 6. 1. L'art. 7 del decreto del presidente della provincia 25 marzo 2004, n. 11, e' cosi' sostituito: «Art. 7 (Riduzioni). - 1. Per la determinazione dell'importo di riferimento per i corrispondenti servizi, gli onorari determinati secondo i criteri che precedono sono ridotti del 20 percento. 2. Sugli onorari e rimborsi spese per attivita' libero professionali e intellettuali puo' essere offerta una riduzione. Non sono ammesse offerte in aumento». Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 25 ottobre 2006 DURNWALDER (Omissis)