Art. 10.
                      Disposizione transitoria
    1.  Alle  domande  di  contributo  gia'  presentate  alla data di
entrata  in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi la
disciplina  previgente,  fatta  eccezione  per le disposizioni di cui
all'Art. 1, comma 1 e all'Art. 8.