Art. 3.
Sostituzione  dell'Art. 8 del decreto del Presidente della Regione n.
                              0124/2004
    1. L'Art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 0124/2004
e' sostituito dal seguente:
    «Art.   8  (Requisiti  dei  beneficiari).  -  1.  I  privati  che
richiedono il contributo devono possedere i seguenti requisiti:
      a) avere  la  cittadinanza  italiana  o  di  uno  Stato  membro
dell'Unione  europea  ovvero,  nel caso di cittadini extracomunitari,
soddisfare  i  requisiti  previsti  dalla legislazione concernente la
disciplina  dell'immigrazione  e  le  norme  sulla  condizione  dello
straniero;
      b) essere  residenti  ovvero  prestare  attivita' lavorativa in
regione,  ovvero essere emigrati. Sono parificati ai residenti coloro
che sono nati in regione, originariamente vi risiedevano ed intendono
ristabilire la loro residenza in regione;
      c) non   essere   proprietari   o  nudi  proprietari  di  altra
abitazione,  ubicata  sul territorio nazionale, adeguata a soddisfare
le  esigenze  familiari.  Si  intende  adeguato  l'alloggio avente un
numero di vani, esclusa la cucina e gli accessori, uguale o superiore
al  numero  dei  componenti  il nucleo familiare aumentato di uno. In
caso di proprieta' o comproprieta' di piu' alloggi, si sommano i vani
di  proprieta'  o  i  vani  teoricamente corrispondenti alla quota di
comproprieta'  di  ogni  singolo  alloggio. E' considerato inadeguato
l'alloggio  dichiarato  inabitabile  con  apposito  provvedimento del
sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento
delle  barriere  architettoniche,  quando  un  componente  del nucleo
familiare sia disabile;
      d) possedere,  con  riferimento  al  nucleo  familiare definito
all'Art.  9,  un  indicatore  della  situazione economica equivalente
(ISEE)  di  cui  al  decreto legislativo n. 109/1998, non superiore a
29.000,00 euro;
      e) possedere,  con  riferimento  al  nucleo  familiare definito
all'Art.  9, un indicatore della situazione economica (ISE) di cui al
decreto   legislativo  n.  109/1998,  non  superiore  all'importo  di
58.900,00 euro;
      f) non   essere   beneficiari   di   contributi   di   edilizia
residenziale pubblica.
    2.  Gli  importi  indicati  al comma 1, lettere d) ed e), possono
essere aggiornati con cadenza biennale con deliberazione della giunta
regionale  sulla  base  dell'andamento  dei  prezzi al consumo per le
famiglie   di   operai   ed  impiegati  derivanti  dalle  rilevazioni
dell'ISTAT e di altri fattori.
    3.  Possono  presentare domanda solo persone maggiorenni in forma
singola oppure associata qualora si tratti di coniugi o di conviventi
more uxorio, ovvero di coppia intenzionata a contrarre matrimonio o a
convivere more uxorio.
    4. I requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono richiesti
in  capo  al  solo  richiedente;  i  requisiti  di  cui  al  comma 1,
lettere c), d), e), ed f), devono sussistere nei confronti di tutti i
componenti il nucleo familiare come definito dall'Art. 9, fatto salvo
quanto  disposto  dal  comma 5  relativamente  al requisito di cui al
comma 1,  lettera d), e dal comma 6 relativamente ai requisiti di cui
al comma 1, lettere c) ed f).
    5.  Al  fine  dell'accertamento  del requisito di cui al comma 1,
lettera d):
      a) in  caso  di  domanda presentata da un soggetto che esce dal
nucleo   familiare  di  appartenenza,  quale  definito  dall'Art.  9,
composto  da  piu' persone, per costituirne uno nuovo, all'indicatore
ISEE e' applicata una riduzione pari al 20 per cento;
      b) in caso di domanda presentata in forma associata da soggetti
che  escono  dai  nuclei  familiari  di  appartenenza, quali definiti
dall'Art.  9,  composti  da  piu' persone, per contrarre matrimonio o
convivere  more  uxorio,  sulla  somma  dei  due  indicatori  ISEE e'
applicata  una  riduzione pari al 20 per cento e l'importo risultante
e' diviso per il parametro 1,57;
      c) in   caso  di  domanda  presentata  in  forma  associata  da
soggetti, con separata residenza, intenzionati a contrarre matrimonio
o  a  convivere more uxorio, qualora uno solo dei due esca dal nucleo
familiare  di  appartenenza,  quale definito dall'Art. 9, composto da
piu'  persone, al suo indicatore ISEE e' applicata una riduzione pari
al 20 per cento;
    6.  Nelle ipotesi di cui al comma 5 in caso di domanda presentata
dai  soggetti  che escono dal nucleo familiare di appartenenza, quale
definito dall'Art. 9, composto da piu' persone, i requisiti di cui al
comma 1,   lettere c)   ed   f),  sono  richiesti  in  capo  ai  soli
richiedenti.
    7.  Per  i  richiedenti  proprietari  di  alloggio  sottoposto ad
esproprio per pubblica utilita', si prescinde dai requisiti di cui al
comma 1,  lettera c),  purche'  le  procedure espropriative risultino
gia'  attivate  alla  data di presentazione della domanda e non siano
proprietari, ne' nudi proprietari, di altra ulteriore abitazione.
    8.  Per  i  richiedenti  che realizzano un intervento di recupero
negli ambiti soggetti a piani di recupero, si prescinde dal requisito
di cui al comma 1, lettera d).
    9. Per i richiedenti emigrati residenti all'estero con il proprio
nucleo  familiare,  si  prescinde  dai  requisiti  di cui al comma 1,
lettere d) ed e).».