Art. 3. Sostituzione dell'Art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 0124/2004 1. L'Art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 0124/2004 e' sostituito dal seguente: «Art. 8 (Requisiti dei beneficiari). - 1. I privati che richiedono il contributo devono possedere i seguenti requisiti: a) avere la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero, nel caso di cittadini extracomunitari, soddisfare i requisiti previsti dalla legislazione concernente la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero; b) essere residenti ovvero prestare attivita' lavorativa in regione, ovvero essere emigrati. Sono parificati ai residenti coloro che sono nati in regione, originariamente vi risiedevano ed intendono ristabilire la loro residenza in regione; c) non essere proprietari o nudi proprietari di altra abitazione, ubicata sul territorio nazionale, adeguata a soddisfare le esigenze familiari. Si intende adeguato l'alloggio avente un numero di vani, esclusa la cucina e gli accessori, uguale o superiore al numero dei componenti il nucleo familiare aumentato di uno. In caso di proprieta' o comproprieta' di piu' alloggi, si sommano i vani di proprieta' o i vani teoricamente corrispondenti alla quota di comproprieta' di ogni singolo alloggio. E' considerato inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, quando un componente del nucleo familiare sia disabile; d) possedere, con riferimento al nucleo familiare definito all'Art. 9, un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo n. 109/1998, non superiore a 29.000,00 euro; e) possedere, con riferimento al nucleo familiare definito all'Art. 9, un indicatore della situazione economica (ISE) di cui al decreto legislativo n. 109/1998, non superiore all'importo di 58.900,00 euro; f) non essere beneficiari di contributi di edilizia residenziale pubblica. 2. Gli importi indicati al comma 1, lettere d) ed e), possono essere aggiornati con cadenza biennale con deliberazione della giunta regionale sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati derivanti dalle rilevazioni dell'ISTAT e di altri fattori. 3. Possono presentare domanda solo persone maggiorenni in forma singola oppure associata qualora si tratti di coniugi o di conviventi more uxorio, ovvero di coppia intenzionata a contrarre matrimonio o a convivere more uxorio. 4. I requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono richiesti in capo al solo richiedente; i requisiti di cui al comma 1, lettere c), d), e), ed f), devono sussistere nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare come definito dall'Art. 9, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 relativamente al requisito di cui al comma 1, lettera d), e dal comma 6 relativamente ai requisiti di cui al comma 1, lettere c) ed f). 5. Al fine dell'accertamento del requisito di cui al comma 1, lettera d): a) in caso di domanda presentata da un soggetto che esce dal nucleo familiare di appartenenza, quale definito dall'Art. 9, composto da piu' persone, per costituirne uno nuovo, all'indicatore ISEE e' applicata una riduzione pari al 20 per cento; b) in caso di domanda presentata in forma associata da soggetti che escono dai nuclei familiari di appartenenza, quali definiti dall'Art. 9, composti da piu' persone, per contrarre matrimonio o convivere more uxorio, sulla somma dei due indicatori ISEE e' applicata una riduzione pari al 20 per cento e l'importo risultante e' diviso per il parametro 1,57; c) in caso di domanda presentata in forma associata da soggetti, con separata residenza, intenzionati a contrarre matrimonio o a convivere more uxorio, qualora uno solo dei due esca dal nucleo familiare di appartenenza, quale definito dall'Art. 9, composto da piu' persone, al suo indicatore ISEE e' applicata una riduzione pari al 20 per cento; 6. Nelle ipotesi di cui al comma 5 in caso di domanda presentata dai soggetti che escono dal nucleo familiare di appartenenza, quale definito dall'Art. 9, composto da piu' persone, i requisiti di cui al comma 1, lettere c) ed f), sono richiesti in capo ai soli richiedenti. 7. Per i richiedenti proprietari di alloggio sottoposto ad esproprio per pubblica utilita', si prescinde dai requisiti di cui al comma 1, lettera c), purche' le procedure espropriative risultino gia' attivate alla data di presentazione della domanda e non siano proprietari, ne' nudi proprietari, di altra ulteriore abitazione. 8. Per i richiedenti che realizzano un intervento di recupero negli ambiti soggetti a piani di recupero, si prescinde dal requisito di cui al comma 1, lettera d). 9. Per i richiedenti emigrati residenti all'estero con il proprio nucleo familiare, si prescinde dai requisiti di cui al comma 1, lettere d) ed e).».