Art. 2.
Modifiche  all'Art.  9  del  decreto  del Presidente della Regione n.
                              0121/2004
    1.  La  lettera e)  del  comma 2  dell'Art.  9  del  decreto  del
Presidente della Regione n. 0121/2004 e' sostituita dalla seguente:
    «e) famiglie  in  stato  di  bisogno,  quelle  con una situazione
economica  ISEE,  ai  sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109 (definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione
economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate a
norma  dell'Art.  59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997 n. 449),
non  superiore a 9.900,00 euro se formate da un solo soggetto, ovvero
non superiore a 11.600,00 euro se composte da due o piu' soggetti;»
    2.  La  lettera f)  del  comma 2  dell'Art.  9  del  decreto  del
Presidente della Regione n. 0121/2004 e' sostituita dalla seguente:
    «f) famiglie  monoreddito, quelle composte da piu' persone il cui
indicatore  ISEE risulti determinato da un solo componente del nucleo
familiare;»