Art. 3.
Sostituzione dell'Art. 12 del decreto del Presidente della Regione n.
                              0121/2004
    1.  L'Art.  12  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
0121/2004 e' sostituito dal seguente:
    «Art.  12 (Requisiti dei beneficiari). - 1. Per gli interventi di
edilizia  convenzionata  i  soci assegnatari di cooperative edilizie,
gli  acquirenti  e  i  locatari  dalle  imprese  e  dalle ATER devono
possedere i seguenti requisiti:
      a) avere   cittadinanza   italiana   o   di  uno  Stato  membro
dell'Unione  europea  ovvero,  nel caso di cittadini extracomunitari,
soddisfare  i  requisiti  previsti  dalla legislazione concernente la
disciplina  dell'immigrazione  e  le  norme  sulla  condizione  dello
straniero;
      b) essere  residenti,  ovvero  prestare attivita' lavorativa in
regione,  ovvero  essere  emigrati.  Sono parificati ai residenti nel
comune di nascita coloro che sono nati in regione, originariamente vi
risiedevano ed intendono ristabilire la loro residenza in regione;
      c) non   essere   proprietari   o  nudi  proprietari  di  altra
abitazione,  ubicata  sul territorio nazionale, adeguata a soddisfare
le  esigenze  familiari.  Si  intende  adeguato  l'alloggio avente un
numero di vani, esclusa la cucina e gli accessori, uguale o superiore
al  numero  dei  componenti  il nucleo familiare aumentato di uno. In
caso di proprieta' o comproprieta' di piu' alloggi, si sommano i vani
di  proprieta'  o  i  vani  teoricamente corrispondenti alla quota di
comproprieta'  di  ogni  singolo  alloggio. E' considerato inadeguato
l'alloggio  dichiarato  inabitabile  con  apposito  provvedimento del
sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento
delle  barriere  architettoniche,  quando  un  componente  del nucleo
familiare sia disabile;
      d) possedere,  con  riferimento  al  nucleo  familiare definito
all'Art.  13,  un  indicatore  della situazione economica equivalente
(ISEE),  di  cui  al decreto legislativo n. 109/1998, non superiore a
29.000,00 euro;
      e) possedere,  con  riferimento  al  nucleo  familiare definito
all'Art. 13, un indicatore della situazione economica (ISE) di cui al
decreto   legislativo  n.  109/1998,  non  superiore  all'importo  di
58.900,00 euro;
      f) non   essere   beneficiari   di   contributi   di   edilizia
residenziale pubblica.
    2.  Gli  importi  indicati  al comma 1, lettere d) ed e), possono
essere aggiornati con cadenza biennale con deliberazione della giunta
regionale  sulla  base  dell'andamento  dei  prezzi al consumo per le
famiglie   di   operai   ed  impiegati  derivanti  dalle  rilevazioni
dell'ISTAT e di altri fattori.
    3.  Possono  presentare  domanda  di acquisto o di locazione solo
persone maggiorenni.  Possono presentare domanda in forma associata i
coniugi,  coloro  che intendono contrarre matrimonio, conviventi more
uxorio o che intendono convivere more uxorio.
    4. I requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono richiesti
in  capo  al  solo  richiedente;  i  requisiti  di  cui  al  comma 1,
lettere c),  d),  e) ed f) devono sussistere nei confronti di tutti i
componenti  il  nucleo  familiare  come  definito dall'Art. 13, fatto
salvo  quanto  disposto dal comma 5 relativamente al requisito di cui
al  comma 1,  lettera d), e dal comma 6 relativamente ai requisiti di
cui al comma 1, lettere c) ed f).
    5.  Al  fine  dell'accertamento  del requisito di cui al comma 1,
lettera d):
      a) in  caso  di  domanda presentata da un soggetto che esce dal
nucleo  familiare  di  appartenenza,  quale  definito  dall'Art.  13,
composto  da  piu' persone, per costituirne uno nuovo, all'indicatore
ISEE e' applicata una riduzione pari al 20 per cento;
      b) in caso di domanda presentata in forma associata da soggetti
che  escono  dai  nuclei  familiari  di  appartenenza, quali definiti
dall'Art.  13,  composti  da piu' persone, per contrarre matrimonio o
convivere  more  uxorio,  sulla  somma  dei  due  indicatori  ISEE e'
applicata  una  riduzione pari al 20 per cento e l'importo risultante
e' diviso per il parametro 1,57;
      c) in   caso  di  domanda  presentata  in  forma  associata  da
soggetti, con separata residenza, intenzionati a contrarre matrimonio
o  a  convivere more uxorio, qualora uno solo dei due esca dal nucleo
familiare  di  appartenenza, quale definito dall'Art. 13, composto da
piu'  persone, al suo indicatore ISEE e' applicata una riduzione pari
al 20 per cento;
    6.  Nelle ipotesi di cui al comma 5 in caso di domanda presentata
dai  soggetti  che escono dal nucleo familiare di appartenenza, quale
definito  dall'Art.  13, composto da piu' persone, i requisiti di cui
al  comma 1,  lettere c)  ed  f)  sono  richiesti  in  capo  ai  soli
richiedenti.
    7.  Per i richiedenti il cui alloggio sia sottoposto ad esproprio
per  pubblica utilita', si prescinde dai requisiti di cui al comma 1,
lettera c),   purche'   le  procedure  espropriative  risultino  gia'
attivate  alla  data  di  presentazione della domanda di attribuzione
dell'alloggio e non siano proprietari, ne' nudi proprietari, di altra
ulteriore abitazione.
    8.  Per  i  richiedenti  che  acquistano,  in  regime di edilizia
convenzionata,  un  alloggio  oggetto di intervento di recupero negli
ambiti  soggetti  a  piani di recupero, si prescinde dal requisito di
cui al comma 1, lettera d).
    9. Per i richiedenti emigrati residenti all'estero con il proprio
nucleo  familiare,  si  prescinde  dai  requisiti  di cui al comma 1,
lettere d) ed e).».