Art. 13.
               Revoca del provvedimento di concessione
    1.   L'amministrazione   comunale   si  riserva  la  facolta'  di
rettificare   la  delimitazione  delle  aree  e  di  revocare  l'atto
concessorio per ragioni di pubblico interesse, ogni qualvolta cio' si
renda   necessario   a   suo   esclusivo   giudizio,   senza  che  il
concessionario   possa   vantare  diritti  ad  indennizzi,  compensi,
risarcimenti  o  rimborsi,  con  la  sola  eccezione dell'esonero dal
pagamento  futuro del canone di concessione corrispondente al mancato
utilizzo  della  superficie e del relativo rimborso della porzione di
canone anticipatamente versata.