Art. 13. Revoca del provvedimento di concessione 1. L'amministrazione comunale si riserva la facolta' di rettificare la delimitazione delle aree e di revocare l'atto concessorio per ragioni di pubblico interesse, ogni qualvolta cio' si renda necessario a suo esclusivo giudizio, senza che il concessionario possa vantare diritti ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi, con la sola eccezione dell'esonero dal pagamento futuro del canone di concessione corrispondente al mancato utilizzo della superficie e del relativo rimborso della porzione di canone anticipatamente versata.