Art. 2.
                         Oggetto e priorita'
    1. Il regolamento si informa ai seguenti principi:
      a) conservazione e tutela dell'ecosistema lagunare;
      b) armonizzazione e pianificazione delle azioni sul territorio,
perseguendo  la  finalita' di indirizzare lo sviluppo delle attivita'
che  insistono  sulla  laguna,  componendo le conflittualita' tra usi
concorrenti  e  promovendo  la  tutela  e il razionale utilizzo della
laguna e delle sue risorse;
      c) rilascio  delle concessioni nel rispetto degli usi civici di
pesca;
      d) onerosita' delle concessioni;
      e) eguaglianza  e  parita'  tra  aventi  diritto  a chiedere il
rilascio di concessioni;
      f) previsione   che   le  amministrazioni  comunali  competenti
debbano  provvedere a bandire le procedure dirette alla selezione dei
concessionari  entro  termini  certi,  decorrenti  dal momento in cui
l'individuazione delle aree interessate viene effettuata;
      g) garanzia   che  le  procedure  dirette  alla  selezione  dei
concessionari   siano  bandite  dalle  amministrazioni  comunali  con
modalita'   tali  da  consentire  all'eventuale  concessionario  gia'
presente,  in tutto o in parte, sullo specchio acqueo interessato, di
programmare  la  propria  attivita'  di allevamento, concludendo, ove
possibile, il naturale ciclo di sviluppo del prodotto seminato;
      h) garanzia  per  il  concessionario  neo-aggiudicatario  di un
periodo  di  permanenza nella titolarita' della concessione, salve le
ipotesi di rinuncia o decadenza, non inferiore a nove anni;
      i) garanzia in ogni caso che nell'ipotesi di sostituzione di un
concessionario  a  un  altro a seguito di regolare aggiudicazione, il
subentrante  sia  tenuto a rilevare dall'uscente, a prezzo stimato da
perito  imparziale,  il  prodotto  presente  nello  specchio  acqueo,
nonche'  le  attrezzature a mare, condizionando il rilascio dell'area
al regolare adempimento dell'obbligo.
    2.  Il rilascio delle concessioni di cui all'Art. 1 e' consentito
solo  nell'ambito  della  superficie  classificata, con deliberazione
della  giunta regionale, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 530, tenuto conto dei risultati del monitoraggio e del piano
di  caratterizzazione  nonche'  di eventuali interventi di bonifica e
ripristino  ambientale  eseguito  ai  sensi  del decreto ministeriale
24 febbraio  2003  «Perimetrazione  del  sito  di interesse nazionale
della laguna di Grado e Marano».
    3.   Sono   fatte  salve  e  assumono  priorita'  le  domande  di
concessione  presentate  agli  organi competenti al rilascio entro il
31 dicembre 2002.