Art. 2. Oggetto e priorita' 1. Il regolamento si informa ai seguenti principi: a) conservazione e tutela dell'ecosistema lagunare; b) armonizzazione e pianificazione delle azioni sul territorio, perseguendo la finalita' di indirizzare lo sviluppo delle attivita' che insistono sulla laguna, componendo le conflittualita' tra usi concorrenti e promovendo la tutela e il razionale utilizzo della laguna e delle sue risorse; c) rilascio delle concessioni nel rispetto degli usi civici di pesca; d) onerosita' delle concessioni; e) eguaglianza e parita' tra aventi diritto a chiedere il rilascio di concessioni; f) previsione che le amministrazioni comunali competenti debbano provvedere a bandire le procedure dirette alla selezione dei concessionari entro termini certi, decorrenti dal momento in cui l'individuazione delle aree interessate viene effettuata; g) garanzia che le procedure dirette alla selezione dei concessionari siano bandite dalle amministrazioni comunali con modalita' tali da consentire all'eventuale concessionario gia' presente, in tutto o in parte, sullo specchio acqueo interessato, di programmare la propria attivita' di allevamento, concludendo, ove possibile, il naturale ciclo di sviluppo del prodotto seminato; h) garanzia per il concessionario neo-aggiudicatario di un periodo di permanenza nella titolarita' della concessione, salve le ipotesi di rinuncia o decadenza, non inferiore a nove anni; i) garanzia in ogni caso che nell'ipotesi di sostituzione di un concessionario a un altro a seguito di regolare aggiudicazione, il subentrante sia tenuto a rilevare dall'uscente, a prezzo stimato da perito imparziale, il prodotto presente nello specchio acqueo, nonche' le attrezzature a mare, condizionando il rilascio dell'area al regolare adempimento dell'obbligo. 2. Il rilascio delle concessioni di cui all'Art. 1 e' consentito solo nell'ambito della superficie classificata, con deliberazione della giunta regionale, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, tenuto conto dei risultati del monitoraggio e del piano di caratterizzazione nonche' di eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale eseguito ai sensi del decreto ministeriale 24 febbraio 2003 «Perimetrazione del sito di interesse nazionale della laguna di Grado e Marano». 3. Sono fatte salve e assumono priorita' le domande di concessione presentate agli organi competenti al rilascio entro il 31 dicembre 2002.