Art. 3.
                         Aree in concessione
    1.  L'amministrazione regionale, con decreto del Presidente della
Regione,  previa  deliberazione  della  giunta regionale, su proposta
dell'assessore alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna,
di  intesa  con  l'assessore  alla  salute  e alle politiche sociali,
individua ogni tre anni, nell'ambito della superficie classificata ai
sensi del precedente Art. 2, comma 2 e nel rispetto degli obiettivi e
dei  limiti  fissati dagli articoli 1 e 2, le aree da mettere a bando
per il rilascio delle concessioni di cui al presente regolamento.
    2.  Il  piano  di  cui  al  comma 1 ricomprende le indicazioni di
utilizzo  di dette aree secondo le prescrizioni di cui all'allegato G
del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 al fine della
valutazione di incidenza.