Art. 3. Aree in concessione 1. L'amministrazione regionale, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, di intesa con l'assessore alla salute e alle politiche sociali, individua ogni tre anni, nell'ambito della superficie classificata ai sensi del precedente Art. 2, comma 2 e nel rispetto degli obiettivi e dei limiti fissati dagli articoli 1 e 2, le aree da mettere a bando per il rilascio delle concessioni di cui al presente regolamento. 2. Il piano di cui al comma 1 ricomprende le indicazioni di utilizzo di dette aree secondo le prescrizioni di cui all'allegato G del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 al fine della valutazione di incidenza.