Art. 4. Conferimento ai comuni 1. Ai sensi dell'Art. 1 della legge regionale n. 31/2005 sono conferite ai comuni le funzioni amministrative relative al rilascio delle concessioni di cui al presente regolamento. 2. I comuni competenti sono quelli titolari dell'uso civico sulle superfici lagunari individuate con decreto del Presidente della Regione di cui all'Art. 3. 3. Per le superfici lagunari non soggette ad uso civico di pesca l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 e' attribuito ai comuni territorialmente competenti.