Art. 4.
                       Conferimento ai comuni
    1.  Ai  sensi  dell'Art.  1 della legge regionale n. 31/2005 sono
conferite  ai  comuni le funzioni amministrative relative al rilascio
delle concessioni di cui al presente regolamento.
    2. I comuni competenti sono quelli titolari dell'uso civico sulle
superfici  lagunari  individuate  con  decreto  del  Presidente della
Regione di cui all'Art. 3.
    3.  Per le superfici lagunari non soggette ad uso civico di pesca
l'esercizio  delle funzioni di cui al comma 1 e' attribuito ai comuni
territorialmente competenti.