Art. 8.
                      Durata della concessione
    1. L'atto di concessione ha una durata variabile, da un minimo di
tre  ad  un  massimo  di  nove  anni,  in  conformita' alla tipologia
dell'attivita'  da  esercitarsi,  alla  localizzazione dello specchio
acqueo, avuto riguardo alle finalita' di cui all'Art. 1.
    2.  Nell'ipotesi in cui si accerti che il richiedente ha attivato
oppure  ha  in  via  di  attivazione  programmi di finanziamento o di
cofinanziamento dell'Unione europea, nazionali o regionali, la durata
della  concessione  -  fermo il limite massimo di cui al comma 1 - e'
determinata  in modo idoneo alla piena realizzazione della iniziativa
finanziata o cofinanziata.
    3.  Si  applicano,  in  quanto  qui non diversamente disposto, le
norme   di   cui   agli  articoli 36  e  seguenti  del  Codice  della
navigazione.