Art. 8. Durata della concessione 1. L'atto di concessione ha una durata variabile, da un minimo di tre ad un massimo di nove anni, in conformita' alla tipologia dell'attivita' da esercitarsi, alla localizzazione dello specchio acqueo, avuto riguardo alle finalita' di cui all'Art. 1. 2. Nell'ipotesi in cui si accerti che il richiedente ha attivato oppure ha in via di attivazione programmi di finanziamento o di cofinanziamento dell'Unione europea, nazionali o regionali, la durata della concessione - fermo il limite massimo di cui al comma 1 - e' determinata in modo idoneo alla piena realizzazione della iniziativa finanziata o cofinanziata. 3. Si applicano, in quanto qui non diversamente disposto, le norme di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice della navigazione.