Art. 9.
                        Canone di concessione
    1.  Il  canone  di  concessione  e'  stabilito  con  decreto  del
Presidente  della  Regione,  su  conforme  deliberazione della giunta
regionale, su proposta dell'assessore regionale alla programmazione e
controllo,  alle  risorse  economiche  e finanziarie, al patrimonio e
servizi  generali  e  alle  pari  opportunita', sentiti previamente i
comuni territorialmente competenti, secondo quanto previsto dall'Art.
57  della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (disposizioni relative
al  riassetto  organizzativo  e  funzionale  in materia di difesa del
suolo e di demanio idrico) ed e' aggiornato ogni due anni.
    2.  Il  concessionario  e' tenuto a versare al comune un deposito
cauzionale  pari  ad  una  annualita'  del  canone  o a stipulare una
polizza  fidejussoria a favore dell'amministrazione comunale a titolo
di cauzione, a garanzia degli obblighi assunti con la concessione.