Art. 9. Canone di concessione 1. Il canone di concessione e' stabilito con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alla programmazione e controllo, alle risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e servizi generali e alle pari opportunita', sentiti previamente i comuni territorialmente competenti, secondo quanto previsto dall'Art. 57 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico) ed e' aggiornato ogni due anni. 2. Il concessionario e' tenuto a versare al comune un deposito cauzionale pari ad una annualita' del canone o a stipulare una polizza fidejussoria a favore dell'amministrazione comunale a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi assunti con la concessione.