Art. 4. Istruttoria 1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la valutazione della domanda. 2. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento, ne da' comunicazione all'ente interessato, indicandone le cause ed assegnando un termine di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. 3. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, la domanda e' archiviata. 4. Il responsabile del procedimento comunica all'ente interessato l'archiviazione della domanda.