Art. 4.
                             Istruttoria
    1.  Il  responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei
presupposti di fatto e di diritto per la valutazione della domanda.
    2.  Nel  caso  in  cui  la  domanda  sia  ritenuta  irregolare  o
incompleta,  il  responsabile  del procedimento, ne da' comunicazione
all'ente  interessato,  indicandone le cause ed assegnando un termine
di   trenta   giorni   per   provvedere   alla   regolarizzazione   o
all'integrazione.
    3.   Decorso   inutilmente   il  termine  di  trenta  giorni  dal
ricevimento  della  comunicazione  di  cui  al comma 2, la domanda e'
archiviata.
    4. Il responsabile del procedimento comunica all'ente interessato
l'archiviazione della domanda.