Art. 7.
                        Criteri di priorita'
    1.  Ai  fini  della  formazione  della  graduatoria delle domande
ammissibili  al contributo, costituiscono criteri di priorita' per la
valutazione  degli  elaborati  presentati,  i  seguenti  requisiti in
ordine decrescente:
      a) strumenti  cartografici  tematici di indagine territoriale a
supporto di piani urbanistici comunali gia' adottati;
      b) strumenti  cartografici  tematici di indagine territoriale a
supporto  di  piani  urbanistici  comunali  da  adottarsi  nei comuni
montani;
      c) strumenti  cartografici  tematici di indagine territoriale a
supporto  di  piani  urbanistici  comunali  da  adottarsi  nei comuni
ricadenti  nelle  aree ammesse all'Obiettivo 2, individuate nel DOCUP
Ob. 2000-2006 della Regione Friuli-Venezia Giulia;
      d) strumenti  cartografici  tematici di indagine territoriale a
supporto  di  piani  urbanistici  comunali  da  adottarsi  nei comuni
ricadenti  nelle  aree al Sostegno Transitorio, individuate nel DOCUP
Ob. 2000-2006 della Regione Friuli-Venezia Giulia;
      e) strumenti  cartografici  tematici di indagine territoriale a
supporto  di  piani  urbanistici comunali da adottarsi nei comuni con
popolazione inferiore a 2.999 abitanti;
      f) strumenti  cartografici  tematici di indagine territoriale a
supporto  di  piani  urbanistici comunali da adottarsi nei comuni con
popolazione compresa tra 3.000 e 4.999 abitanti;
      g) strumenti  cartografici  tematici di indagine territoriale a
supporto  di  piani  urbanistici comunali da adottarsi nei comuni con
popolazione compresa tra 5.000 e 9.999 abitanti;
      h) strumenti  cartografici  tematici di indagine territoriale a
supporto  di  piani  urbanistici comunali da adottarsi nei comuni con
popolazione compresa tra 10.000 e 14.999 abitanti;
    2.  In  caso  di  presenza  di  un numero pari di priorita' dello
stesso  grado,  prevale  l'intervento  realizzato  dal  comune con il
numero inferiore di abitanti.
    3.  La  domanda  ammissibile  al  contributo  ma  non  totalmente
finanziabile  a  causa dell'insufficiente disponibilita' finanziaria,
e'   accolta  nei  limiti  possibili,  a  condizione  che  il  legale
rappresentante  dell'ente  richiedente  presenti,  entro  il  termine
assegnato  dal  responsabile  del  procedimento,  una  delle seguenti
dichiarazioni:
      a) dichiarazione  di  accettazione  del contributo nella misura
ridotta e di assunzione, a carico del bilancio dell'ente, della spesa
eccedente tale contributo;
      b) dichiarazione  di  accettazione  del contributo nella misura
ridotta  e  di impegno, da parte dell'ente, a realizzare l'intervento
nei  limiti  della spesa finanziabile, corredata dalla documentazione
di cui all'Art. 3, comma 2, lettere a) e b).
    4.  Decorso  inutilmente il termine di cui al comma 3, la domanda
e'  archiviata e si procede allo scorrimento della graduatoria con le
modalita' di cui al comma 3.