Art. 7. Criteri di priorita' 1. Ai fini della formazione della graduatoria delle domande ammissibili al contributo, costituiscono criteri di priorita' per la valutazione degli elaborati presentati, i seguenti requisiti in ordine decrescente: a) strumenti cartografici tematici di indagine territoriale a supporto di piani urbanistici comunali gia' adottati; b) strumenti cartografici tematici di indagine territoriale a supporto di piani urbanistici comunali da adottarsi nei comuni montani; c) strumenti cartografici tematici di indagine territoriale a supporto di piani urbanistici comunali da adottarsi nei comuni ricadenti nelle aree ammesse all'Obiettivo 2, individuate nel DOCUP Ob. 2000-2006 della Regione Friuli-Venezia Giulia; d) strumenti cartografici tematici di indagine territoriale a supporto di piani urbanistici comunali da adottarsi nei comuni ricadenti nelle aree al Sostegno Transitorio, individuate nel DOCUP Ob. 2000-2006 della Regione Friuli-Venezia Giulia; e) strumenti cartografici tematici di indagine territoriale a supporto di piani urbanistici comunali da adottarsi nei comuni con popolazione inferiore a 2.999 abitanti; f) strumenti cartografici tematici di indagine territoriale a supporto di piani urbanistici comunali da adottarsi nei comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 4.999 abitanti; g) strumenti cartografici tematici di indagine territoriale a supporto di piani urbanistici comunali da adottarsi nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 9.999 abitanti; h) strumenti cartografici tematici di indagine territoriale a supporto di piani urbanistici comunali da adottarsi nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 14.999 abitanti; 2. In caso di presenza di un numero pari di priorita' dello stesso grado, prevale l'intervento realizzato dal comune con il numero inferiore di abitanti. 3. La domanda ammissibile al contributo ma non totalmente finanziabile a causa dell'insufficiente disponibilita' finanziaria, e' accolta nei limiti possibili, a condizione che il legale rappresentante dell'ente richiedente presenti, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento, una delle seguenti dichiarazioni: a) dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione, a carico del bilancio dell'ente, della spesa eccedente tale contributo; b) dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di impegno, da parte dell'ente, a realizzare l'intervento nei limiti della spesa finanziabile, corredata dalla documentazione di cui all'Art. 3, comma 2, lettere a) e b). 4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la domanda e' archiviata e si procede allo scorrimento della graduatoria con le modalita' di cui al comma 3.