Art. 8. Concessione ed erogazione dei contributi 1. I contributi sono concessi con procedimento a graduatoria di cui all'Art. 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), su presentazione dell'atto di conferimento dell'incarico per la redazione dello strumento cartografico di cui all'Art. 1, corredato del relativo disciplinare d'incarico. 2. I contributi sono erogati nella misura spettante su presentazione, ai sensi della legge regionale n. 7/2000, della documentazione relativa alla rendicontazione della spesa sostenuta per la redazione dello strumento cartografico di cui all'Art. 1. 3. Qualora dalla documentazione di cui al comma 2, la spesa ritenuta definitivamente ammissibile al contributo risulti inferiore a quella inizialmente ammessa, il contributo e' rideterminato applicando sull'ammontare ditale spesa la percentuale stabilita nell'atto di assegnazione del contributo.