Art. 8.
              Concessione ed erogazione dei contributi
    1.  I  contributi sono concessi con procedimento a graduatoria di
cui  all'Art.  36  della  legge  regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo
unico  delle  norme  in  materia  di procedimento amministrativo e di
diritto  di  accesso),  su  presentazione  dell'atto  di conferimento
dell'incarico  per  la  redazione dello strumento cartografico di cui
all'Art. 1, corredato del relativo disciplinare d'incarico.
    2.   I   contributi   sono  erogati  nella  misura  spettante  su
presentazione,  ai  sensi  della  legge  regionale  n.  7/2000, della
documentazione  relativa  alla  rendicontazione della spesa sostenuta
per la redazione dello strumento cartografico di cui all'Art. 1.
    3.  Qualora  dalla  documentazione  di  cui  al comma 2, la spesa
ritenuta  definitivamente ammissibile al contributo risulti inferiore
a   quella  inizialmente  ammessa,  il  contributo  e'  rideterminato
applicando  sull'ammontare  ditale  spesa  la  percentuale  stabilita
nell'atto di assegnazione del contributo.