Regolamento per l'assegnazione del fondo di cui all'Art. 2, comma 30,
della  legge  regionale  21 luglio  2006,  n.  12  (Assestamento  del
bilancio  2006  e  del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai
sensi  dell'Art.  18  della  legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), a
favore  delle  Amministrazioni  locali  con  popolazione  inferiore a
diecimila  abitanti  a  titolo di concorso negli oneri che sostengono
per  la  partecipazione  dei  propri  amministratori  ai  lavori  del
                  Consiglio delle autonomie locali.

                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1. Il presente regolamento individua i criteri e le modalita' per
la  ripartizione  del  fondo  di cui all'Art. 2, comma 30 della legge
regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del
bilancio  pluriennale  per  gli  anni 2006-2008 ai sensi dell'Art. 18
della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7).
                               Art. 2.
                        Soggetti beneficiari
    1.  Il fondo di cui all'Art. 2, comma 30 della legge regionale n.
12/2006  e'  destinato alle amministrazioni locali aventi popolazione
inferiore  a diecimila abitanti, a titolo di concorso nelle spese che
tali  enti sostengono per la partecipazione dei propri amministratori
ai  lavori  del  Consiglio  delle  autonomie locali, istituito con la
legge  regionale  9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali
del sistema Regione, autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia).
                               Art. 3.
                          Spese ammissibili
    1.  Per la partecipazione ai lavori del Consiglio delle autonomie
locali  da  parte  degli  amministratori  degli  enti  locali  di cui
all'Art.  2,  l'Amministrazione  regionale concorre al rimborso delle
seguenti spese:
      a) gli  oneri per permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti
da  privati  o  da enti pubblici economici che, ai sensi dell'Art. 80
del  decreto  legislativo  18 agosto  2000, n. 267 (Testo unico delle
leggi  sull'ordinamento degli enti locali), sono posti a carico degli
enti  presso  i  quali  gli  stessi lavoratori esercitano le funzioni
pubbliche;
      b) le   spese  di  viaggio  di  cui  all'Art.  84  del  decreto
legislativo n. 267/2000;
      c) le  indennita'  di  missione  di cui all'Art. 84 del decreto
legislativo     n.    267/2000,    qualora    prevista    a    carico
dell'Amministrazione locale beneficiaria;
    2.  I  lavori  del  Consiglio  delle  autonomie  locali di cui al
comma 1 comprendono le riunioni plenarie, dell'ufficio di presidenza,
delle commissioni e dei gruppi di lavoro.
                               Art. 4.
                         Misura del concorso
    1.  L'Amministrazione  regionale concorre a sostenere le spese di
cui all'Art. 3 nelle seguenti misure:
      a) 100% per le spese di cui all'Art. 3, comma 1, lett. a;
      b) 99% per le spese di cui all'Art. 3, comma 1, lett. b;
      c) 100% per le spese di cui all'Art. 3, comma 1, lett. c.
    2.   In   caso   di   insufficienza  delle  risorse  disponibili,
l'assegnazione    spettante   a   ciascuna   Amministrazione   locale
beneficiaria e' ridotta proporzionalmente.
                               Art. 5.
                     Presentazione delle domande
    1.  I comuni interessati presentano domanda al Servizio consiglio
autonomie  locali  -  direzione  centrale  relazioni  internazionali,
comunitarie  e  autonomie locali, sede di Udine, entro il 31 ottobre,
indicando  le  spese che hanno sostenuto e che prevedono di sostenere
nell'anno in corso, distintamente e secondo le voci di spesa elencate
all'Art. 3, comma 1.
                               Art. 6.
              Rendicontazione e modalita' di erogazione
    1.  Entro  il  31 marzo  le  amministrazioni  locali  richiedenti
presentano   al  servizio  consiglio  autonomie  locali  -  direzione
centrale  relazioni  internazionali,  comunitarie e autonomie locali,
sede  di  Udine,  una dichiarazione sottoscritta dal responsabile del
servizio,  attestante,  nei  modi  di cui all'Art. 42 legge regionale
20 marzo  2000,  n.  7,  le  spese effettivamente sostenute nell'anno
precedente,  distintamente e secondo l'elencazione di cui all'Art. 3,
comma 1.
    2.   L'amministrazione   regionale,   entro   i  sessanta  giorni
successivi  alla  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  del
rendiconto  di  cui  al  comma 1,  assegna  le  risorse  spettanti  a
rimborso,  di  cui all'Art. 1, in un'unica soluzione, entro il limite
massimo  preventivato  e  dichiarato  dai comuni nelle domande di cui
all'Art.  5,  compatibilmente  con il rispetto dei vincoli posti alla
Regione dal patto di stabilita' e crescita.
                               Art. 7.
                          Norma transitoria
    1.  Per  le  spese  relative  all'anno  2006,  le  domande di cui
all'Art.  5  sono presentate al Servizio consiglio autonomie locali -
direzione  centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie
locali,   sede   di  Udine,  entro  il  termine  di  quindici  giorni
dall'entrata in vigore del presente regolamento.
                               Art. 8.
                          Entrata in vigore
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
                     Visto, il Presidente: Illy