Regolamento per l'assegnazione del fondo di cui all'Art. 2, comma 30, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'Art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), a favore delle Amministrazioni locali con popolazione inferiore a diecimila abitanti a titolo di concorso negli oneri che sostengono per la partecipazione dei propri amministratori ai lavori del Consiglio delle autonomie locali. Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento individua i criteri e le modalita' per la ripartizione del fondo di cui all'Art. 2, comma 30 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'Art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7). Art. 2. Soggetti beneficiari 1. Il fondo di cui all'Art. 2, comma 30 della legge regionale n. 12/2006 e' destinato alle amministrazioni locali aventi popolazione inferiore a diecimila abitanti, a titolo di concorso nelle spese che tali enti sostengono per la partecipazione dei propri amministratori ai lavori del Consiglio delle autonomie locali, istituito con la legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione, autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia). Art. 3. Spese ammissibili 1. Per la partecipazione ai lavori del Consiglio delle autonomie locali da parte degli amministratori degli enti locali di cui all'Art. 2, l'Amministrazione regionale concorre al rimborso delle seguenti spese: a) gli oneri per permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici che, ai sensi dell'Art. 80 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sono posti a carico degli enti presso i quali gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche; b) le spese di viaggio di cui all'Art. 84 del decreto legislativo n. 267/2000; c) le indennita' di missione di cui all'Art. 84 del decreto legislativo n. 267/2000, qualora prevista a carico dell'Amministrazione locale beneficiaria; 2. I lavori del Consiglio delle autonomie locali di cui al comma 1 comprendono le riunioni plenarie, dell'ufficio di presidenza, delle commissioni e dei gruppi di lavoro. Art. 4. Misura del concorso 1. L'Amministrazione regionale concorre a sostenere le spese di cui all'Art. 3 nelle seguenti misure: a) 100% per le spese di cui all'Art. 3, comma 1, lett. a; b) 99% per le spese di cui all'Art. 3, comma 1, lett. b; c) 100% per le spese di cui all'Art. 3, comma 1, lett. c. 2. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, l'assegnazione spettante a ciascuna Amministrazione locale beneficiaria e' ridotta proporzionalmente. Art. 5. Presentazione delle domande 1. I comuni interessati presentano domanda al Servizio consiglio autonomie locali - direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, entro il 31 ottobre, indicando le spese che hanno sostenuto e che prevedono di sostenere nell'anno in corso, distintamente e secondo le voci di spesa elencate all'Art. 3, comma 1. Art. 6. Rendicontazione e modalita' di erogazione 1. Entro il 31 marzo le amministrazioni locali richiedenti presentano al servizio consiglio autonomie locali - direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, una dichiarazione sottoscritta dal responsabile del servizio, attestante, nei modi di cui all'Art. 42 legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, le spese effettivamente sostenute nell'anno precedente, distintamente e secondo l'elencazione di cui all'Art. 3, comma 1. 2. L'amministrazione regionale, entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione del rendiconto di cui al comma 1, assegna le risorse spettanti a rimborso, di cui all'Art. 1, in un'unica soluzione, entro il limite massimo preventivato e dichiarato dai comuni nelle domande di cui all'Art. 5, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilita' e crescita. Art. 7. Norma transitoria 1. Per le spese relative all'anno 2006, le domande di cui all'Art. 5 sono presentate al Servizio consiglio autonomie locali - direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Art. 8. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Illy