Regolamento  dei corsi di restauro organizzati dalla Regione autonoma
Friuli-Venezia  Giulia  presso il Centro regionale di catalogazione e
restauro  dei  beni  culturali  di  Villa Manin, Passariano, ai sensi
della  legge regionale 21 luglio 1971, n. 27 e successive modifiche e
                            integrazioni.
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
    1.  Il  presente  regolamento stabilisce i criteri e le modalita'
per  l'organizzazione  e  lo  svolgimento dei corsi di restauro della
Regione  autonoma Friuli-Venezia Giulia presso il Centro regionale di
catalogazione e restauro dei beni culturali con sede a Villa Manin in
Passariano (Udine), di seguito chiamato Centro.
                               Art. 2.
             Assetto organizzativo dei corsi di restauro
    1.  Il  Centro  organizza  periodicamente  cicli  di studi per la
formazione di restauratori di beni culturali.
    2.  Ogni  ciclo  si  articola in due corsi, dei quali il primo e'
propedeutico  al  secondo,  a  carattere  professionalizzante, che ha
durata quinquennale.
    3.  Al  termine  dei  corsi quinquennali viene rilasciato, previo
superamento di un esame finale, il diploma regionale di «restauratore
di beni culturali».
    4.  Il  direttore  dei  corsi  e' nominato dal direttore centrale
dell'istruzione,  cultura, sport e pace nell'ambito del personale del
Centro.
    5. Il direttore dei corsi sovrintende all'organizzazione generale
e  allo svolgimento delle attivita' didattiche e dei connessi compiti
di  segreteria,  anche  con riferimento alle sedi e al calendario dei
corsi,  adotta  a  tal  fine le necessarie disposizioni regolamentari
interne   e  assume  gli  eventuali  provvedimenti  disciplinari  nei
riguardi degli studenti.
    6.  Per coadiuvare il direttore dei corsi nella programmazione ed
organizzazione  dei  corsi  propedeutici  e  quinquennali,  presso il
Centro  e' costituito, con decreto del direttore centrale istruzione,
cultura,  sport  e  pace,  un  Comitato  di  consulenza  scientifica,
composto   dal   direttore   del  servizio  conservazione  patrimonio
culturale  e  gestione  Centro regionale catalogazione e restauro dei
beni  culturali,  che  lo  presiede,  e  da un massimo di sei docenti
scelti  tra  rappresentanti  di  universita',  istituti  ed  enti  di
insegnamento   e  ricerca  nel  settore  della  conservazione  e  del
restauro.
    7.   Per  la  selezione  dei  candidati  da  ammettere  al  corso
quinquennale  e  per  lo svolgimento dell'esame finale e' costituita,
con decreto del direttore centrale istruzione, cultura, sport e pace,
una  commissione  giudicatrice  composta  dal  direttore del servizio
conservazione   patrimonio  culturale  e  gestione  Centro  regionale
catalogazione  e  restauro  dei  beni culturali, che la presiede, dal
direttore  dei  corsi,  nonche' da tre docenti del corso propedeutico
ovvero  del  corso  quinquennale  e  da  due  esperti nel settore del
restauro  dei  beni  culturali,  designati dal Comitato di consulenza
scientifica di cui al comma 6.
                               Art. 3.
                  Obiettivo dei corsi quinquennali
    1. I corsi quinquennali, in coerenza con i criteri e i livelli di
qualita'  stabiliti  ai  sensi  dell'Art. 29, commi 8 e 9 del decreto
legislativo  22 gennaio  2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio)   e   successive   modifiche  e  integrazioni,  perseguono
l'obiettivo  di  far  acquisire  ai  partecipanti avanzate conoscenze
sulle caratteristiche, proprieta' e degrado dei materiali costituenti
il   bene   culturale;   capacita'  nell'organizzare  le  interazioni
interdisciplinari  nel  campo  della  conservazione  e  del restauro;
approfondita  conoscenza  del  metodo  e  delle tecniche scientifiche
d'indagine;  preparazione  allo svolgimento di attivita' di ricerca e
sperimentazione,  in collaborazione con le altre professionalita' che
operano  nel  campo  della  tutela e della valorizzazione; padronanza
nell'interpretazione   dei   dati  per  lo  studio  finalizzato  alla
conservazione   ed  al  restauro  dei  beni  culturali  e  competenza
nell'utilizzo   dei   sistemi   informatici  per  la  gestione  e  la
elaborazione dei dati stessi.
    2.  Il rilascio del diploma di cui all'Art. 2, comma 3 attesta il
conseguimento  di  una  professionalita'  specialistica,  qualificata
all'attuazione  di interventi di prevenzione, manutenzione e restauro
sui   beni  culturali  e  implicante  la  capacita'  di  programmare,
progettare, dirigere ed eseguire:
      a) il complesso delle attivita' idonee a limitare le situazioni
di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto;
      b) il complesso delle attivita' e degli interventi destinati al
controllo  delle  condizioni  del  bene  culturale  e al mantenimento
dell'integrita', dell'efficienza funzionale e dell'identita' del bene
e delle sue parti;
      c) l'intervento  diretto  sul  bene  attraverso un complesso di
operazioni  finalizzate  all'integrita'  materiale  e al recupero del
bene  medesimo,  alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori
culturali.
                               Art. 4.
                         Corso propedeutico
    1.  L'accesso  al  corso  quinquennale  avviene  a  seguito della
partecipazione  ad  un  corso  propedeutico  aperto  ad un massimo di
novantanove allievi.
    2. Il corso propedeutico ha carattere prevalentemente informativo
e  mira a verificare le reali attitudini del candidato alle attivita'
di restauro.
    3.  Ai  fini  dell'avvio  del  corso  propedeutico,  il direttore
centrale  dell'istruzione,  cultura,  sport  e pace emana con proprio
decreto   un  bando  di  iscrizione,  da  pubblicare  nel  Bollettino
ufficiale   della   Regione,   che  indica  l'area  specialistica  di
insegnamento,  la  durata,  le  caratteristiche,  e  le  modalita' di
svolgimento del corso stesso, i requisiti dei partecipanti nonche' le
modalita'  e  il  termine  per  la  presentazione delle domande e dei
titoli   accademici   e  professionali  eventualmente  posseduti  dai
candidati.
    4. Le iscrizioni al corso propedeutico, fino al numero massimo di
cui  al  comma 1,  vengono accettate sulla base dell'ordine di arrivo
delle  domande  al  protocollo  del  Centro  o  della  data  e ora di
spedizione  delle  domande  inviate  con  raccomandata  con avviso di
ricevimento, fermo restando il disposto di cui all'Art. 6 della legge
regionale  20 marzo  2000,  n.  7  (Norme  in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso).
                               Art. 5.
                    Accesso al corso quinquennale
    1.  Il  corso quinquennale e' riservato ad un massimo di quindici
allievi, selezionati tra i partecipanti al corso propedeutico, che ne
hanno regolarmente frequentato tutti gli insegnamenti.
    2.  La selezione dei candidati da ammettere al corso quinquennale
avviene  mediante  il  superamento di prove attitudinali di contenuto
tecnico-pratico   e   teorico,   aventi   attinenza   con   le   aree
specialistiche indicate nel bando d'iscrizione ai singoli corsi.
    3. Sono ammessi alla prova teorica i candidati che hanno superato
le prove attitudinali di contenuto tecnico.
    4.  Sono  ammessi a frequentare il corso quinquennale i candidati
che  risultano  fra  i primi quindici nella graduatoria formata dalla
commissione  giudicatrice  di  cui  all'Art.  2,  comma 7, sulla base
dell'esito delle prove di cui al comma 2 e, in caso di parita', della
valutazione di altri titoli accademici e professionali.
                               Art. 6.
             Durata e svolgimento dei corsi quinquennali
    1.  I  corsi  quinquennali  si  svolgono  entro  l'arco dell'anno
accademico  con  calendario che, di norma, inizia a ottobre e termina
a giugno  e  comprende  lezioni  teoriche,  attivita'  di  ricerca ed
esercitazioni  di  laboratorio  con  specializzazioni nei particolari
settori  del  restauro  specificati  nei  bandi d'iscrizione ai corsi
propedeutici di cui all'Art. 4, comma 3.
                               Art. 7.
                   Composizione del corpo docenti
    1.  Per  le  discipline  tecniche di restauro i docenti dei corsi
sono individuati fra:
      a) restauratori docenti presso le Scuole di alta formazione del
Ministero per i beni e le attivita' culturali;
      b) restauratori   docenti  del  comparto  dell'alta  formazione
artistica e musicale del Ministero dell'universita' e della ricerca;
      c) restauratori  diplomati  presso  corsi regionali di restauro
della durata di almeno tre anni.
    2.   Per   le  discipline  teoriche  i  docenti  dei  corsi  sono
individuati, anche all'interno del Comitato di consulenza scientifica
di cui all'Art. 2, comma 6, fra:
      a) docenti  presso  le  Scuole di cui alla lettera a) e docenti
del comparto di cui alla lettera b) del comma 1;
      b) docenti universitari;
      c) funzionari delle amministrazioni preposte alla tutela e alla
valorizzazione  dei  beni  culturali  e funzionari degli enti locali,
dotati  di  esperienza  specifica  nel  settore, consolidata mediante
pubblicazioni scientifiche e titoli;
      d) professionisti   di   chiara   fama   per  attivita'  svolta
consolidata mediante pubblicazioni scientifiche e titoli.
    3. Le attivita' didattiche connesse con le esercitazioni presso i
laboratori  di  restauro  per  lavorazioni particolari possono essere
svolte  da  esperti  con specifica professionalita' nelle lavorazioni
suddette.
                               Art. 8.
                         Attivita' didattica
    1.   L'attivita'   tecnico-didattica   di   restauro   si  svolge
prevalentemente  nei  laboratori  appositamente  attrezzati presso il
Centro e puo' prevedere inoltre tirocini esterni, soggiorni di studio
e attivita' formative presso altre strutture in Italia e all'estero.
    2. I manufatti oggetto di insegnamento e di intervento diretto di
conservazione  e  restauro  in  laboratorio sono, in prevalenza, beni
culturali  sottoposti  a  vincolo  di  tutela, per il trattamento dei
quali  e'  pertanto  intervenuta,  caso  per  caso,  l'autorizzazione
dell'organo di competenza territoriale preposto alla tutela.
    3.  Il monte ore delle lezioni teoriche non puo' essere superiore
a  quello  delle  attivita'  tecnico-didattiche  di  conservazione  e
restauro.
    4.   Gli  orari  di  svolgimento  dell'attivita'  didattica  sono
definiti dal direttore dei corsi.
                               Art. 9.
          Frequenza dei corsi quinquennali ed esame finale
    1.   La   frequenza   ai   corsi   quinquennali  e'  gratuita  ed
obbligatoria.
    2.  L'ammissione alla frequenza per l'anno successivo e all'esame
finale  sono  deliberate  da  una  commissione  interna  nominata con
decreto del direttore del servizio conservazione patrimonio culturale
e  gestione  Centro  regionale  catalogazione  e  restauro  dei  beni
culturali  e  composta  da  almeno  tre docenti del corso nonche' dal
direttore  dei  corsi,  che  la presiede, la quale valuta i risultati
ottenuti  dallo  studente nelle discipline teoriche e nelle attivita'
tecnico-didattiche.
    3. Al termine del corso i candidati ammessi all'esame finale sono
tenuti  a presentare un elaborato scritto, concordato con un docente,
relativo  ad  un intervento di restauro da essi effettuato su un bene
culturale.
    4.  Ai  fini  del conseguimento del diploma l'elaborato di cui al
comma 3   viene  discusso  dal  candidato  dinanzi  alla  commissione
prevista dall'Art. 2, comma 7.
                              Art. 10.
                        A b r o g a z i o n i
    1.  Sono  abrogati i regolamenti di cui ai decreti del presidente
della giunta regionale 3 ottobre 1980, n. 0526/Pres., 13 agosto 1981,
n.  0394/Pres.,  26 luglio  1985, n. 0414/Pres., e 9 gennaio 1986, n.
09/Pres.
                              Art. 11.
                      Disposizione transitoria
    1.   In   via   di  prima  applicazione,  il  corso  a  carattere
professionalizzante,  successivo  al  corso propedeutico gia' bandito
alla  data  di  entrata in vigore del presente regolamento, ha durata
quadriennale e sono ammessi a parteciparvi i candidati selezionati in
applicazione delle disposizioni regolamentari di cui all'Art. 10.
                              Art. 12.
                          Entrata in vigore
    1.  Il  presente regolamento entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
                     Visto, il Presidente: Illy