Regolamento dei corsi di restauro organizzati dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia presso il Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali di Villa Manin, Passariano, ai sensi della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27 e successive modifiche e integrazioni. Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalita' per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di restauro della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia presso il Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali con sede a Villa Manin in Passariano (Udine), di seguito chiamato Centro. Art. 2. Assetto organizzativo dei corsi di restauro 1. Il Centro organizza periodicamente cicli di studi per la formazione di restauratori di beni culturali. 2. Ogni ciclo si articola in due corsi, dei quali il primo e' propedeutico al secondo, a carattere professionalizzante, che ha durata quinquennale. 3. Al termine dei corsi quinquennali viene rilasciato, previo superamento di un esame finale, il diploma regionale di «restauratore di beni culturali». 4. Il direttore dei corsi e' nominato dal direttore centrale dell'istruzione, cultura, sport e pace nell'ambito del personale del Centro. 5. Il direttore dei corsi sovrintende all'organizzazione generale e allo svolgimento delle attivita' didattiche e dei connessi compiti di segreteria, anche con riferimento alle sedi e al calendario dei corsi, adotta a tal fine le necessarie disposizioni regolamentari interne e assume gli eventuali provvedimenti disciplinari nei riguardi degli studenti. 6. Per coadiuvare il direttore dei corsi nella programmazione ed organizzazione dei corsi propedeutici e quinquennali, presso il Centro e' costituito, con decreto del direttore centrale istruzione, cultura, sport e pace, un Comitato di consulenza scientifica, composto dal direttore del servizio conservazione patrimonio culturale e gestione Centro regionale catalogazione e restauro dei beni culturali, che lo presiede, e da un massimo di sei docenti scelti tra rappresentanti di universita', istituti ed enti di insegnamento e ricerca nel settore della conservazione e del restauro. 7. Per la selezione dei candidati da ammettere al corso quinquennale e per lo svolgimento dell'esame finale e' costituita, con decreto del direttore centrale istruzione, cultura, sport e pace, una commissione giudicatrice composta dal direttore del servizio conservazione patrimonio culturale e gestione Centro regionale catalogazione e restauro dei beni culturali, che la presiede, dal direttore dei corsi, nonche' da tre docenti del corso propedeutico ovvero del corso quinquennale e da due esperti nel settore del restauro dei beni culturali, designati dal Comitato di consulenza scientifica di cui al comma 6. Art. 3. Obiettivo dei corsi quinquennali 1. I corsi quinquennali, in coerenza con i criteri e i livelli di qualita' stabiliti ai sensi dell'Art. 29, commi 8 e 9 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modifiche e integrazioni, perseguono l'obiettivo di far acquisire ai partecipanti avanzate conoscenze sulle caratteristiche, proprieta' e degrado dei materiali costituenti il bene culturale; capacita' nell'organizzare le interazioni interdisciplinari nel campo della conservazione e del restauro; approfondita conoscenza del metodo e delle tecniche scientifiche d'indagine; preparazione allo svolgimento di attivita' di ricerca e sperimentazione, in collaborazione con le altre professionalita' che operano nel campo della tutela e della valorizzazione; padronanza nell'interpretazione dei dati per lo studio finalizzato alla conservazione ed al restauro dei beni culturali e competenza nell'utilizzo dei sistemi informatici per la gestione e la elaborazione dei dati stessi. 2. Il rilascio del diploma di cui all'Art. 2, comma 3 attesta il conseguimento di una professionalita' specialistica, qualificata all'attuazione di interventi di prevenzione, manutenzione e restauro sui beni culturali e implicante la capacita' di programmare, progettare, dirigere ed eseguire: a) il complesso delle attivita' idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto; b) il complesso delle attivita' e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrita', dell'efficienza funzionale e dell'identita' del bene e delle sue parti; c) l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrita' materiale e al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Art. 4. Corso propedeutico 1. L'accesso al corso quinquennale avviene a seguito della partecipazione ad un corso propedeutico aperto ad un massimo di novantanove allievi. 2. Il corso propedeutico ha carattere prevalentemente informativo e mira a verificare le reali attitudini del candidato alle attivita' di restauro. 3. Ai fini dell'avvio del corso propedeutico, il direttore centrale dell'istruzione, cultura, sport e pace emana con proprio decreto un bando di iscrizione, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, che indica l'area specialistica di insegnamento, la durata, le caratteristiche, e le modalita' di svolgimento del corso stesso, i requisiti dei partecipanti nonche' le modalita' e il termine per la presentazione delle domande e dei titoli accademici e professionali eventualmente posseduti dai candidati. 4. Le iscrizioni al corso propedeutico, fino al numero massimo di cui al comma 1, vengono accettate sulla base dell'ordine di arrivo delle domande al protocollo del Centro o della data e ora di spedizione delle domande inviate con raccomandata con avviso di ricevimento, fermo restando il disposto di cui all'Art. 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Art. 5. Accesso al corso quinquennale 1. Il corso quinquennale e' riservato ad un massimo di quindici allievi, selezionati tra i partecipanti al corso propedeutico, che ne hanno regolarmente frequentato tutti gli insegnamenti. 2. La selezione dei candidati da ammettere al corso quinquennale avviene mediante il superamento di prove attitudinali di contenuto tecnico-pratico e teorico, aventi attinenza con le aree specialistiche indicate nel bando d'iscrizione ai singoli corsi. 3. Sono ammessi alla prova teorica i candidati che hanno superato le prove attitudinali di contenuto tecnico. 4. Sono ammessi a frequentare il corso quinquennale i candidati che risultano fra i primi quindici nella graduatoria formata dalla commissione giudicatrice di cui all'Art. 2, comma 7, sulla base dell'esito delle prove di cui al comma 2 e, in caso di parita', della valutazione di altri titoli accademici e professionali. Art. 6. Durata e svolgimento dei corsi quinquennali 1. I corsi quinquennali si svolgono entro l'arco dell'anno accademico con calendario che, di norma, inizia a ottobre e termina a giugno e comprende lezioni teoriche, attivita' di ricerca ed esercitazioni di laboratorio con specializzazioni nei particolari settori del restauro specificati nei bandi d'iscrizione ai corsi propedeutici di cui all'Art. 4, comma 3. Art. 7. Composizione del corpo docenti 1. Per le discipline tecniche di restauro i docenti dei corsi sono individuati fra: a) restauratori docenti presso le Scuole di alta formazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali; b) restauratori docenti del comparto dell'alta formazione artistica e musicale del Ministero dell'universita' e della ricerca; c) restauratori diplomati presso corsi regionali di restauro della durata di almeno tre anni. 2. Per le discipline teoriche i docenti dei corsi sono individuati, anche all'interno del Comitato di consulenza scientifica di cui all'Art. 2, comma 6, fra: a) docenti presso le Scuole di cui alla lettera a) e docenti del comparto di cui alla lettera b) del comma 1; b) docenti universitari; c) funzionari delle amministrazioni preposte alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali e funzionari degli enti locali, dotati di esperienza specifica nel settore, consolidata mediante pubblicazioni scientifiche e titoli; d) professionisti di chiara fama per attivita' svolta consolidata mediante pubblicazioni scientifiche e titoli. 3. Le attivita' didattiche connesse con le esercitazioni presso i laboratori di restauro per lavorazioni particolari possono essere svolte da esperti con specifica professionalita' nelle lavorazioni suddette. Art. 8. Attivita' didattica 1. L'attivita' tecnico-didattica di restauro si svolge prevalentemente nei laboratori appositamente attrezzati presso il Centro e puo' prevedere inoltre tirocini esterni, soggiorni di studio e attivita' formative presso altre strutture in Italia e all'estero. 2. I manufatti oggetto di insegnamento e di intervento diretto di conservazione e restauro in laboratorio sono, in prevalenza, beni culturali sottoposti a vincolo di tutela, per il trattamento dei quali e' pertanto intervenuta, caso per caso, l'autorizzazione dell'organo di competenza territoriale preposto alla tutela. 3. Il monte ore delle lezioni teoriche non puo' essere superiore a quello delle attivita' tecnico-didattiche di conservazione e restauro. 4. Gli orari di svolgimento dell'attivita' didattica sono definiti dal direttore dei corsi. Art. 9. Frequenza dei corsi quinquennali ed esame finale 1. La frequenza ai corsi quinquennali e' gratuita ed obbligatoria. 2. L'ammissione alla frequenza per l'anno successivo e all'esame finale sono deliberate da una commissione interna nominata con decreto del direttore del servizio conservazione patrimonio culturale e gestione Centro regionale catalogazione e restauro dei beni culturali e composta da almeno tre docenti del corso nonche' dal direttore dei corsi, che la presiede, la quale valuta i risultati ottenuti dallo studente nelle discipline teoriche e nelle attivita' tecnico-didattiche. 3. Al termine del corso i candidati ammessi all'esame finale sono tenuti a presentare un elaborato scritto, concordato con un docente, relativo ad un intervento di restauro da essi effettuato su un bene culturale. 4. Ai fini del conseguimento del diploma l'elaborato di cui al comma 3 viene discusso dal candidato dinanzi alla commissione prevista dall'Art. 2, comma 7. Art. 10. A b r o g a z i o n i 1. Sono abrogati i regolamenti di cui ai decreti del presidente della giunta regionale 3 ottobre 1980, n. 0526/Pres., 13 agosto 1981, n. 0394/Pres., 26 luglio 1985, n. 0414/Pres., e 9 gennaio 1986, n. 09/Pres. Art. 11. Disposizione transitoria 1. In via di prima applicazione, il corso a carattere professionalizzante, successivo al corso propedeutico gia' bandito alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ha durata quadriennale e sono ammessi a parteciparvi i candidati selezionati in applicazione delle disposizioni regolamentari di cui all'Art. 10. Art. 12. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Illy