Regolamento  recante  norme  di  definizione della composizione e del
funzionamento  dell'osservatorio  regionale  per la finanza locale di
cui all'Art. 45, comma 3, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1.

                               Art. 1.
     Istituzione dell'osservatorio e dell'ufficio di segreteria
    1.   E'   istituito   presso   la  direzione  centrale  relazioni
internazionali,   comunitarie   e   autonomie  locali  l'Osservatorio
regionale  per  la  finanza  locale di cui all'Art. 45, comma 3 della
legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, con sede in Udine.
    2.  L'attivita'  di segreteria e' assicurata dal servizio finanza
locale della direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie
e autonomie locali.
                               Art. 2.
                       C o m p o s i z i o n e
    1.  L'osservatorio  di  cui  all'Art.  1  e'  costituito da dieci
componenti   di   cui  tre  scelti  all'interno  dell'amministrazione
regionale e sette esterni.
    2. La composizione dell'osservatorio e' la seguente:
      a) il  direttore  centrale  della  direzione centrale relazioni
internazionali,  comunitarie  e autonomie locali, o suo delegato, con
funzioni di Presidente;
      b) il direttore generale, o suo delegato;
      c) il  direttore  centrale  risorse economiche e finanziarie, o
suo delegato;
      d) due  esperti,  docenti  universitari  scelti  sulla  base di
proposte presentate dalle Universita' della Regione;
      e) tre   esperti  scelti  sulla  base  di  proposte  presentate
dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM;
      f) un  esperto proposto dalla conferenza permanente dell'ordine
dei dottori commercialisti del Friuli-Venezia Giulia;
      g) un     esperto    proposto    dall'associazione    nazionale
certificatori  enti  locali, club dei revisori, sezione regionale del
Friuli-Venezia Giulia.
                               Art. 3.
               Durata in carica dei componenti esterni
    1. I componenti esterni di cui all'Art. 2, comma 2, lettere da d)
a g) durano in carica tre anni.
                               Art. 4.
                         Gettoni di presenza
    1.  Ai  componenti  esterni  di  cui  all'Art. 3, spetta per ogni
seduta dell'osservatorio, un gettone di presenza pari ad euro 100,00.
Gli  stessi  sono equiparati, ai fini del trattamento di missione, ai
dipendenti regionali con qualifica di dirigente.
                               Art. 5.
                            Funzionamento
    1.  L'osservatorio  regionale  per  la finanza locale si riunisce
presso  la sede di Udine; e' fatta salva la possibilita' di tenere le
riunioni anche in altra localita' della Regione.
    2.  L'ordine  del  giorno  delle  sedute  viene predisposto dalla
segreteria  in  relazione  agli  argomenti  segnalati dalla direzione
centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, in
base  alle  esigenze  di  programmazione  regionale,  con particolare
riguardo all'ambito delle autonomie locali, nonche' a quelli proposti
dai singoli membri dell'osservatorio e approvato dal presidente dieci
giorni prima della data prevista per la seduta.
    3.  La  convocazione,  insieme  con  l'ordine  del  giorno  e  la
documentazione connessa, sono trasmessi a ciascun componente anche in
via informatica almeno una settimana prima della data prevista.
    4.  Il  Presidente rappresenta l'osservatorio, modera e dirige la
discussione durante le sedute.
    5.   Partecipano   alle   sedute  dell'osservatorio  due  o  piu'
dipendenti  del  servizio  finanza  locale  della  direzione centrale
relazioni  internazionali,  comunitarie  e  autonomie locali, uno dei
quali in qualita' di segretario verbalizzante.
    6.   Entro   febbraio  di  ogni  anno,  il  presidente  trasmette
all'assessore regionale competente in materia di autonomie locali una
relazione  riguardante  le  risultanze  delle rilevazioni riguardanti
l'attivita'  finanziaria  degli  enti  locali della Regione affinche'
questi  provveda  a quanto disposto dall'Art. 45, comma 5 della legge
regionale 9 gennaio 2006, n. 1.
                               Art. 6.
               Nomina dei componenti dell'osservatorio
    1.   Entro   trenta   giorni  dalla  pubblicazione  del  presente
regolamento   nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione  l'assessore
regionale  competente  in  materia  di  autonomie locali provvede con
proprio  decreto  alla  nomina  dei componenti dell'osservatorio come
disposto dall'Art. 2, comma 2.
    2.  Dalla  data  di  pubblicazione del decreto di cui al comma 1,
cessano  dalla  carica i componenti dell'osservatorio di cui all'Art.
3, comma 45 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1.
                     Visto, il Presidente: Illy