Art. 10.
                Affidamento dei servizi e convenzioni
    1.  La  giunta  regionale,  nel  rispetto  dei  principi  e della
normativa  statale  e comunitaria prevista per gli appalti di servizi
in  materia  socio-sanitaria  e  in  materia di servizi alla persona,
disciplina,  sentita  la  commissione  regionale  della  cooperazione
sociale  di cui all'Art. 21, entro centottanta giorni dall'entrata in
vigore  della presente legge, le modalita' di affidamento dei servizi
alle  cooperative sociali definendo, in particolare, le procedure per
l'affidamento dei servizi, per il convenzionamento diretto nonche' le
convenzioni-tipo di cui all'Art. 9, comma 2, della legge n. 381/1991,
cui  debbono  uniformarsi  i  contratti tra cooperative sociali, enti
pubblici e societa' a partecipazione pubblica regionali.
    2.  Le  convenzioni-tipo  di  cui  al  comma 1, in conformita' ai
principi della presente legge, riguardano:
      a) la gestione dei servizi alla persona;
      b) la fornitura di beni e servizi di cui all'Art. 5 della legge
n. 381/1991;
      c) l'esecuzione  di  lavori,  in  conformita' a quanto previsto
dalla normativa vigente in materia di appalti.