Art. 10. Affidamento dei servizi e convenzioni 1. La giunta regionale, nel rispetto dei principi e della normativa statale e comunitaria prevista per gli appalti di servizi in materia socio-sanitaria e in materia di servizi alla persona, disciplina, sentita la commissione regionale della cooperazione sociale di cui all'Art. 21, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalita' di affidamento dei servizi alle cooperative sociali definendo, in particolare, le procedure per l'affidamento dei servizi, per il convenzionamento diretto nonche' le convenzioni-tipo di cui all'Art. 9, comma 2, della legge n. 381/1991, cui debbono uniformarsi i contratti tra cooperative sociali, enti pubblici e societa' a partecipazione pubblica regionali. 2. Le convenzioni-tipo di cui al comma 1, in conformita' ai principi della presente legge, riguardano: a) la gestione dei servizi alla persona; b) la fornitura di beni e servizi di cui all'Art. 5 della legge n. 381/1991; c) l'esecuzione di lavori, in conformita' a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di appalti.