Art. 11. Concessione della titolarita' dei servizi e accordi procedimentali 1. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarieta' di cui all'Art. 118 della Costituzione e con riferimento all'Art. 5 della legge n. 328/2000, all'Art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 «nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e all'Art. 30 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» promuove e sostiene il conferimento della titolarita' del servizio alle cooperative sociali mediante il ricorso agli istituti disciplinati dalle predette disposizioni normative. 2. La giunta regionale, nel rispetto dei principi e della normativa statale e comunitaria prevista per gli appalti di servizi in materia socio-sanitaria e in materia di servizi alla persona, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione regionale della cooperazione sociale di cui all'Art. 21, definisce gli schemi-tipo e le norme procedurali di evidenza pubblica per il conferimento della titolarita' dei servizi mediante concessione ovvero attraverso lo strumento degli accordi procedimentali, da inserire nei piani di zona di cui all'Art. 8, comma 2, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 «norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «riordino della disciplina in materia sanitaria», cosi' come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517» e negli altri atti locali di programmazione e regolamentazione delle attivita' dei servizi alla persona al fine .di valorizzare compiutamente i rapporti nella sussidiarieta' tra cooperative sociali e pubblica amministrazione.