Art. 11.
 Concessione della titolarita' dei servizi e accordi procedimentali
    1.  La  Regione, in attuazione del principio di sussidiarieta' di
cui  all'Art.  118  della  Costituzione  e con riferimento all'Art. 5
della  legge  n.  328/2000, all'Art. 11 della legge 7 agosto 1990, n.
241  «nuove  norme  in  materia  di  procedimento amministrativo e di
diritto   di   accesso  ai  documenti  amministrativi»  e  successive
modificazioni  e  all'Art. 30 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n.  163  «codice  dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE e 2004/18/CE»
promuove  e  sostiene  il conferimento della titolarita' del servizio
alle   cooperative   sociali   mediante   il  ricorso  agli  istituti
disciplinati dalle predette disposizioni normative.
    2.  La  giunta  regionale,  nel  rispetto  dei  principi  e della
normativa  statale  e comunitaria prevista per gli appalti di servizi
in  materia  socio-sanitaria  e  in  materia di servizi alla persona,
entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
sentita  la  commissione  regionale della cooperazione sociale di cui
all'Art.  21,  definisce  gli  schemi-tipo  e le norme procedurali di
evidenza  pubblica  per il conferimento della titolarita' dei servizi
mediante  concessione  ovvero  attraverso  lo strumento degli accordi
procedimentali,  da  inserire  nei  piani  di zona di cui all'Art. 8,
comma 2,  della  legge  regionale  14 settembre  1994, n. 56 «norme e
principi   per  il  riordino  del  servizio  sanitario  regionale  in
attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «riordino
della  disciplina  in  materia  sanitaria», cosi' come modificato dal
decreto  legislativo  7 dicembre  1993,  n.  517»  e negli altri atti
locali  di  programmazione  e  regolamentazione  delle  attivita' dei
servizi alla persona al fine .di valorizzare compiutamente i rapporti
nella    sussidiarieta'    tra   cooperative   sociali   e   pubblica
amministrazione.