Art. 12. Criteri di valutazione per la scelta del contraente 1. Per l'affidamento dei servizi e per il conferimento della titolarita' degli stessi ai sensi degli articoli 10 e 11 nella scelta dei contraenti, l'offerta presentata viene valutata prendendo a riferimento elementi oggettivi diversi dal solo criterio del massimo ribasso. 2. Per i servizi alla persona e per la fornitura di beni e servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, elementi oggettivi sono: a) il radicamento costante nel territorio e il legame organico con la comunita' locale di appartenenza finalizzato alla costruzione di rapporti con i cittadini, con i gruppi sociali e con le istituzioni; b) la partecipazione dei vari portatori di interessi nella base sociale e nel governo della cooperativa sociale; c) la previsione puntuale nello statuto del servizio oggetto dell'affidamento o del conferimento; d) la solidita' di bilancio dell'impresa; e) il possesso degli standard funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore; f) il rispetto delle norme contrattuali di settore; g) la capacita' progettuale, organizzativa ed innovativa; h) la qualificazione professionale degli operatori; i) la valutazione comparata costi/qualita' desunta da corrispondenti servizi pubblici o privati. 3. Per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli di cui al comma 2, oltre agli elementi ivi previsti, e' elemento oggettivo il progetto di inserimento delle persone svantaggiate di cui all'Art. 3 che contiene: a) gli elementi in grado di testimoniare l'organico radicamento territoriale del progetto stesso; b) il numero delle persone svantaggiate impegnate; c) la tipologia dello svantaggio in relazione alla prestazione lavorativa richiesta; d) il ruolo e il profilo professionale di riferimento; e) la presenza di piani individualizzati contenenti obiettivi a medio e lungo termine; f) il numero e la qualifica delle eventuali figure di sostegno.