Art. 12.
         Criteri di valutazione per la scelta del contraente
    1.  Per  l'affidamento  dei  servizi  e per il conferimento della
titolarita' degli stessi ai sensi degli articoli 10 e 11 nella scelta
dei  contraenti,  l'offerta  presentata  viene  valutata  prendendo a
riferimento  elementi oggettivi diversi dal solo criterio del massimo
ribasso.
    2.  Per  i  servizi  alla  persona  e  per la fornitura di beni e
servizi   socio-sanitari,   assistenziali   ed   educativi,  elementi
oggettivi sono:
      a) il  radicamento costante nel territorio e il legame organico
con  la comunita' locale di appartenenza finalizzato alla costruzione
di  rapporti  con  i  cittadini,  con  i  gruppi  sociali  e  con  le
istituzioni;
      b) la partecipazione dei vari portatori di interessi nella base
sociale e nel governo della cooperativa sociale;
      c) la  previsione  puntuale  nello statuto del servizio oggetto
dell'affidamento o del conferimento;
      d) la solidita' di bilancio dell'impresa;
      e) il   possesso   degli  standard  funzionali  previsti  dalle
normative nazionali e regionali di settore;
      f) il rispetto delle norme contrattuali di settore;
      g) la capacita' progettuale, organizzativa ed innovativa;
      h) la qualificazione professionale degli operatori;
      i) la   valutazione   comparata   costi/qualita'   desunta   da
corrispondenti servizi pubblici o privati.
    3. Per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli di cui al
comma 2,  oltre  agli elementi ivi previsti, e' elemento oggettivo il
progetto  di inserimento delle persone svantaggiate di cui all'Art. 3
che contiene:
      a) gli elementi in grado di testimoniare l'organico radicamento
territoriale del progetto stesso;
      b) il numero delle persone svantaggiate impegnate;
      c) la  tipologia dello svantaggio in relazione alla prestazione
lavorativa richiesta;
      d) il ruolo e il profilo professionale di riferimento;
      e) la presenza di piani individualizzati contenenti obiettivi a
medio e lungo termine;
      f) il numero e la qualifica delle eventuali figure di sostegno.