Art. 13.
     Riserva di partecipazione alle procedure di aggiudicazione
    1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le societa' di
capitali  a  partecipazione  pubblica,  qualora  la  maggioranza  dei
lavoratori  interessati sia composta di persone svantaggiate o deboli
di  cui all'Art. 3, che in ragione della natura del loro svantaggio o
della  gravita'  del  loro  disagio,  non sono in grado di esercitare
un'attivita'  professionale  in condizioni normali, possono riservare
la  partecipazione  alle  procedure  di  aggiudicazione degli appalti
pubblici   in   relazione  a  singoli  appalti  o  in  considerazione
dell'oggetto  di  determinati appalti, o riservarne l'esecuzione, nel
contesto  di  programmi di lavoro protetti, a cooperative sociali che
svolgono  le attivita' di cui all'Art. 2, comma 1, lettera b), ovvero
ad  analoghi organismi aventi sede negli stati membri della comunita'
europea.
    2.  Possono  stipulare gli appalti riservati di cui al comma 1 le
cooperative sociali iscritte all'albo e gli analoghi organismi aventi
sede  negli  stati  membri  della  comunita'  europea, in possesso di
requisiti  equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione all'albo e
iscritti  nelle  liste  regionali  di  cui all'Art. 5, comma 3, della
legge n. 381/1991.