Art. 13. Riserva di partecipazione alle procedure di aggiudicazione 1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le societa' di capitali a partecipazione pubblica, qualora la maggioranza dei lavoratori interessati sia composta di persone svantaggiate o deboli di cui all'Art. 3, che in ragione della natura del loro svantaggio o della gravita' del loro disagio, non sono in grado di esercitare un'attivita' professionale in condizioni normali, possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici in relazione a singoli appalti o in considerazione dell'oggetto di determinati appalti, o riservarne l'esecuzione, nel contesto di programmi di lavoro protetti, a cooperative sociali che svolgono le attivita' di cui all'Art. 2, comma 1, lettera b), ovvero ad analoghi organismi aventi sede negli stati membri della comunita' europea. 2. Possono stipulare gli appalti riservati di cui al comma 1 le cooperative sociali iscritte all'albo e gli analoghi organismi aventi sede negli stati membri della comunita' europea, in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione all'albo e iscritti nelle liste regionali di cui all'Art. 5, comma 3, della legge n. 381/1991.