Art. 14. Durata e corrispettivi 1. Al fine di garantire attraverso la continuita' del servizio un adeguato livello qualitativo delle attivita' e un efficace processo di programmazione, i contratti relativi alla fornitura di beni e servizi caratterizzati da prestazioni ricorrenti hanno, di norma, durata pluriennale. 2. La giunta regionale indica i criteri per la determinazione dei corrispettivi, dei prezzi e delle tariffe praticati dalle cooperative sociali; a tali fini la giunta regionale costituisce, anche in funzione di un'attivita' di vigilanza, presso la struttura regionale competente in materia di servizi sociali, un osservatorio regionale con il compito di curare la pubblicazione dei prezzi e delle tariffe praticate, quale riferimento per le pubbliche amministrazioni.