Art. 14.
                       Durata e corrispettivi
    1. Al fine di garantire attraverso la continuita' del servizio un
adeguato  livello  qualitativo delle attivita' e un efficace processo
di  programmazione,  i  contratti  relativi  alla fornitura di beni e
servizi  caratterizzati  da  prestazioni  ricorrenti hanno, di norma,
durata pluriennale.
    2. La giunta regionale indica i criteri per la determinazione dei
corrispettivi, dei prezzi e delle tariffe praticati dalle cooperative
sociali;  a  tali  fini  la  giunta  regionale  costituisce, anche in
funzione  di un'attivita' di vigilanza, presso la struttura regionale
competente  in  materia di servizi sociali, un osservatorio regionale
con  il compito di curare la pubblicazione dei prezzi e delle tariffe
praticate, quale riferimento per le pubbliche amministrazioni.