Art. 16. Contributi a favore di cooperative sociali 1. La Regione, in applicazione delle finalita' e dei principi della presente legge, concede annualmente alle cooperative sociali contributi per la promozione del settore e il sostegno di singole iniziative. 2. In particolare, gli interventi di sostegno sono finalizzati: a) all'ammodernamento funzionale e produttivo mediante acquisto, costruzione, ristrutturazione e/o ampliamento di immobili e di beni strumentali direttamente impiegati ed attinenti all'attivita' svolta in coerenza con gli scopi statutari; b) alle innovazioni tecnologiche nei cicli produttivi e nei servizi; c) ai processi di riqualificazione tecnico-professionale del personale direttamente impiegato nell'attivita' propria della cooperativa sociale, anche in relazione a nuove disposizioni normative in materia di profili professionali, mediante appositi progetti formativi, da realizzare con enti ed organismi accreditati ai sensi della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22; d) alla promozione commerciale, al supporto all'esportazione e al marketing; e) all'attivazione di processi per l'avvio o il miglioramento del sistema di qualita' nelle produzioni e nei servizi; f) all'integrazione consortile ed all'associazione tra cooperative sociali per la realizzazione di adeguate strutture ed attrezzature di gestione e dei servizi in forma consortile; g) alle iniziative di sostegno alla fase di avvio delle cooperative sociali; h) alla concessione di mutui agevolati per programmi di investimento e sviluppo. 3. La Regione puo', altresi', concedere alle cooperative sociali agevolazioni fiscali su base regionale da determinarsi annualmente.