Art. 16.
             Contributi a favore di cooperative sociali
    1.  La  Regione,  in  applicazione delle finalita' e dei principi
della  presente  legge,  concede annualmente alle cooperative sociali
contributi  per  la  promozione  del settore e il sostegno di singole
iniziative.
    2. In particolare, gli interventi di sostegno sono finalizzati:
      a) all'ammodernamento    funzionale   e   produttivo   mediante
acquisto, costruzione, ristrutturazione e/o ampliamento di immobili e
di beni strumentali direttamente impiegati ed attinenti all'attivita'
svolta in coerenza con gli scopi statutari;
      b) alle  innovazioni  tecnologiche  nei  cicli produttivi e nei
servizi;
      c) ai  processi  di  riqualificazione tecnico-professionale del
personale   direttamente   impiegato   nell'attivita'  propria  della
cooperativa   sociale,   anche  in  relazione  a  nuove  disposizioni
normative  in  materia  di  profili  professionali, mediante appositi
progetti  formativi,  da realizzare con enti ed organismi accreditati
ai sensi della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22;
      d) alla  promozione commerciale, al supporto all'esportazione e
al marketing;
      e) all'attivazione  di  processi per l'avvio o il miglioramento
del sistema di qualita' nelle produzioni e nei servizi;
      f) all'integrazione    consortile   ed   all'associazione   tra
cooperative  sociali  per  la  realizzazione di adeguate strutture ed
attrezzature di gestione e dei servizi in forma consortile;
      g) alle  iniziative  di  sostegno  alla  fase  di  avvio  delle
cooperative sociali;
      h) alla   concessione  di  mutui  agevolati  per  programmi  di
investimento e sviluppo.
    3.  La Regione puo', altresi', concedere alle cooperative sociali
agevolazioni fiscali su base regionale da determinarsi annualmente.