Art. 17.
Interventi   a   favore  delle  cooperative  sociali  di  inserimento
                             lavorativo
    1.  La Regione puo' sostenere le cooperative sociali che svolgono
attivita'  a  favore  delle  nuove categorie di persone deboli di cui
all'Art.  3,  comma 2,  con interventi contributivi corrispondenti al
cinquanta  per  cento  degli  oneri previdenziali versati per i nuovi
lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato.
    2.  Al  fine  di favorire la continuita' lavorativa dei cittadini
per  i quali sia venuta meno la situazione di svantaggio riconosciuta
ai  sensi  dell'Art.  3, comma 1, la Regione puo' intervenire, per un
massimo  di  due  anni, con un contributo corrispondente al cinquanta
per  cento degli oneri previdenziali versati per detti lavoratori, da
erogarsi  alle  cooperative  sociali  che li assumano con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato.
    3. La giunta regionale costituisce l'Osservatorio regionale sulla
cooperazione  sociale di inserimento lavorativo ed emana le direttive
di attuazione che ne regolano la composizione, i compiti e le risorse
economiche atte a consentirne il funzionamento.