Art. 17. Interventi a favore delle cooperative sociali di inserimento lavorativo 1. La Regione puo' sostenere le cooperative sociali che svolgono attivita' a favore delle nuove categorie di persone deboli di cui all'Art. 3, comma 2, con interventi contributivi corrispondenti al cinquanta per cento degli oneri previdenziali versati per i nuovi lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato. 2. Al fine di favorire la continuita' lavorativa dei cittadini per i quali sia venuta meno la situazione di svantaggio riconosciuta ai sensi dell'Art. 3, comma 1, la Regione puo' intervenire, per un massimo di due anni, con un contributo corrispondente al cinquanta per cento degli oneri previdenziali versati per detti lavoratori, da erogarsi alle cooperative sociali che li assumano con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 3. La giunta regionale costituisce l'Osservatorio regionale sulla cooperazione sociale di inserimento lavorativo ed emana le direttive di attuazione che ne regolano la composizione, i compiti e le risorse economiche atte a consentirne il funzionamento.