Art. 19. Interventi finanziari 1. Viene istituito presso la Regione un fondo per l'innovazione al fine di sostenere progetti presentati dalle cooperative sociali, di carattere sperimentale e innovativo di servizi o metodologie d'intervento che propongono nuove risposte ai bisogni sociali emergenti, soprattutto a favore delle categorie piu' svantaggiate della popolazione. 2. La Regione, ferma restando la disciplina prevista per le organizzazioni di volontariato, promuove la collaborazione con le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 «Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'Art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'Art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461» con sede legale nel Veneto, al fine di prevedere la costituzione del fondo di cui al comma 1. 3. La Regione puo' altresi' intervenire per favorire lo sviluppo delle cooperative sociali, con i mezzi finanziari di cui all'Art. 13 della legge regionale 18novembre 2005, n. 17 «Normativa sulla cooperazione nella Regione del Veneto». 4. La Regione, al fine di ampliare e migliorare il sistema delle garanzie e per rendere piu' agevole l'accesso al credito da parte delle cooperative sociali, sostiene l'attivita' dei consorzi fidi attraverso l'incremento del patrimonio sociale in relazione all'entita' degli incrementi dello stesso e alle garanzie prestate nell'ultimo anno, al fine di agevolare l'acquisizione di materie prime, la costituzione di nuove cooperative sociali, l'acquisto di attrezzature, lo sviluppo di servizi inter-cooperativi. 5. La giunta regionale e' autorizzata a stipulare convenzioni con i consorzi fidi, oltre che con istituti di credito bancario, per l'erogazione di contributi finalizzati a sostenere le cooperative sociali mediante interventi: a) per l'abbattimento dei tassi di interesse ordinari nel credito di esercizio; b) per agevolare l'accesso al credito a breve e medio termine; c) per garanzie su depositi cauzionale e/o fideiussioni bancarie o assicurative richiesti da enti pubblici o soggetti privati per la partecipazione a gare d'appalto o comunque per l'affidamento di servizi. 6. La giunta regionale, sentita la commissione regionale della cooperazione sociale di cui all'Art. 21, definisce entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i criteri e le disposizioni di attuazione del presente articolo.