Art. 19.
                        Interventi finanziari
    1.  Viene  istituito presso la Regione un fondo per l'innovazione
al  fine  di sostenere progetti presentati dalle cooperative sociali,
di  carattere  sperimentale  e  innovativo  di  servizi o metodologie
d'intervento   che  propongono  nuove  risposte  ai  bisogni  sociali
emergenti,  soprattutto  a  favore  delle categorie piu' svantaggiate
della popolazione.
    2.  La  Regione,  ferma  restando  la  disciplina prevista per le
organizzazioni  di  volontariato,  promuove  la collaborazione con le
fondazioni  di  cui  al  decreto  legislativo  17 maggio 1999, n. 153
«Disciplina  civilistica  e  fiscale  degli  enti  conferenti  di cui
all'Art.  11,  comma 1,  del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.
356,  e  disciplina  fiscale  delle  operazioni  di  ristrutturazione
bancaria,  a  norma dell'Art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461»
con  sede legale nel Veneto, al fine di prevedere la costituzione del
fondo di cui al comma 1.
    3.  La Regione puo' altresi' intervenire per favorire lo sviluppo
delle  cooperative sociali, con i mezzi finanziari di cui all'Art. 13
della  legge  regionale  18novembre  2005,  n.  17  «Normativa  sulla
cooperazione nella Regione del Veneto».
    4.  La Regione, al fine di ampliare e migliorare il sistema delle
garanzie  e  per  rendere  piu' agevole l'accesso al credito da parte
delle  cooperative  sociali,  sostiene  l'attivita' dei consorzi fidi
attraverso   l'incremento   del   patrimonio   sociale  in  relazione
all'entita'  degli  incrementi  dello stesso e alle garanzie prestate
nell'ultimo  anno,  al  fine  di  agevolare l'acquisizione di materie
prime,  la  costituzione  di nuove cooperative sociali, l'acquisto di
attrezzature, lo sviluppo di servizi inter-cooperativi.
    5. La giunta regionale e' autorizzata a stipulare convenzioni con
i  consorzi  fidi,  oltre  che  con istituti di credito bancario, per
l'erogazione  di  contributi  finalizzati  a sostenere le cooperative
sociali mediante interventi:
      a) per  l'abbattimento  dei  tassi  di  interesse  ordinari nel
credito di esercizio;
      b) per agevolare l'accesso al credito a breve e medio termine;
      c)   per  garanzie  su  depositi  cauzionale  e/o  fideiussioni
bancarie o assicurative richiesti da enti pubblici o soggetti privati
per  la  partecipazione a gare d'appalto o comunque per l'affidamento
di servizi.
    6.  La  giunta  regionale, sentita la commissione regionale della
cooperazione  sociale di cui all'Art. 21, definisce entro centottanta
giorni  dall'entrata  in  vigore  della presente legge i criteri e le
disposizioni di attuazione del presente articolo.