Art. 20. Disposizioni attuative degli interventi 1. Possono usufruire dei contributi previsti dagli articoli 16, 17, le cooperative sociali che risultano regolarmente iscritte all'albo e che hanno realizzato nel triennio precedente la domanda di finanziamento almeno il 50,1 per cento del fatturato medio nel territorio regionale. 2. I contributi possono essere assegnati anche a beneficiari che usufruiscono di altri contributi nazionali, regionali e locali, purche' riferiti a tipologie di spesa diverse da quelle previste dalla presente legge. 3. La giunta regionale puo' disporre ispezioni amministrative e contabili presso i soggetti beneficiari per la verifica della corretta destinazione dei fondi e puo' revocare o chiedere la restituzione dei contributi gia' erogati, nel caso in cui la loro utilizzazione risulti non conforme alle norme della presente legge. 4. La giunta regionale, sentita la commissione regionale della cooperazione sociale di cui all'Art. 21, emana le direttive di attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, fissando le modalita' e le procedure per la concessione dei contributi ed individuando le priorita' tra gli interventi di promozione, nonche' la ripartizione percentuale dei fondi a disposizione e la determinazione dei criteri di assegnazione.