Art. 20.
               Disposizioni attuative degli interventi
    1.  Possono  usufruire dei contributi previsti dagli articoli 16,
17,   le cooperative  sociali  che  risultano  regolarmente  iscritte
all'albo e che hanno realizzato nel triennio precedente la domanda di
finanziamento  almeno  il  50,1  per  cento  del  fatturato medio nel
territorio regionale.
    2.  I contributi possono essere assegnati anche a beneficiari che
usufruiscono  di  altri  contributi  nazionali,  regionali  e locali,
purche'  riferiti  a  tipologie  di  spesa diverse da quelle previste
dalla presente legge.
    3.  La  giunta regionale puo' disporre ispezioni amministrative e
contabili  presso  i  soggetti  beneficiari  per  la  verifica  della
corretta  destinazione  dei  fondi  e  puo'  revocare  o  chiedere la
restituzione  dei  contributi  gia'  erogati, nel caso in cui la loro
utilizzazione risulti non conforme alle norme della presente legge.
    4.  La  giunta  regionale, sentita la commissione regionale della
cooperazione  sociale  di  cui  all'Art.  21,  emana  le direttive di
attuazione  delle  disposizioni  di cui al presente capo, fissando le
modalita'  e  le  procedure  per  la  concessione  dei  contributi ed
individuando  le  priorita' tra gli interventi di promozione, nonche'
la   ripartizione   percentuale   dei   fondi  a  disposizione  e  la
determinazione dei criteri di assegnazione.