Art. 21. Commissione regionale della cooperazione sociale 1. E' istituita la commissione regionale della cooperazione sociale della quale fanno parte: a) l'assessore regionale alle politiche sociali, che la presiede, o un suo delegato; b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi sociali o un suo delegato; c) il direttore dell'ufficio regionale del ministero del lavoro o un suo delegato; d) quattro rappresentanti, e i rispettivi sostituti in caso di impedimento, designati dalle associazioni di cooperative sociali maggiormente rappresentative in ambito regionale; e) un rappresentante dell'associazione nazionale comuni italiani (ANCI). 2. alle sedute possono partecipare, su invito del presidente, dirigenti delle strutture regionali competenti in ambito socio-sanitario, di lavoro e di formazione professionale, altri esperti nelle materie all'esame della commissione e dirigenti di strutture statali competenti in materia di cooperazione. 3. La segreteria della commissione e' assicurata da un funzionario della struttura regionale competente in materia di servizi sociali.