Art. 21.
          Commissione regionale della cooperazione sociale
    1.  E'  istituita  la  commissione  regionale  della cooperazione
sociale della quale fanno parte:
      a) l'assessore   regionale   alle  politiche  sociali,  che  la
presiede, o un suo delegato;
      b) il dirigente della struttura regionale competente in materia
di servizi sociali o un suo delegato;
      c) il direttore dell'ufficio regionale del ministero del lavoro
o un suo delegato;
      d) quattro  rappresentanti, e i rispettivi sostituti in caso di
impedimento,  designati  dalle  associazioni  di  cooperative sociali
maggiormente rappresentative in ambito regionale;
      e) un   rappresentante   dell'associazione   nazionale   comuni
italiani (ANCI).
    2.  alle  sedute  possono  partecipare, su invito del presidente,
dirigenti    delle   strutture   regionali   competenti   in   ambito
socio-sanitario,  di  lavoro  e  di  formazione  professionale, altri
esperti  nelle  materie  all'esame  della  commissione e dirigenti di
strutture statali competenti in materia di cooperazione.
    3.   La   segreteria   della  commissione  e'  assicurata  da  un
funzionario  della  struttura  regionale  competente  in  materia  di
servizi sociali.