Art. 22. Funzionamento della commissione regionale della cooperazione sociale 1. La giunta regionale, entro novanta giorni dal suo insediamento, provvede alla costituzione della commissione regionale della cooperazione sociale. 2. I componenti della commissione possono essere riconfermati e restano in carica per l'intera durata della legislatura e fino alla costituzione della nuova commissione. 3. Le sedute delIa commissione sono valide con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti; le deliberazioni si assumono a maggioranza dei presenti e, in caso di parita' dei voti, prevale il voto del presidente. 4. La partecipazione alle sedute e' gratuita; e' ammesso il rimborso delle sole spese sostenute, ai sensi dell'Art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 «Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione» e successive modificazioni.