Art. 22.
Funzionamento della commissione regionale della cooperazione sociale
    1.   La   giunta   regionale,   entro   novanta  giorni  dal  suo
insediamento,  provvede alla costituzione della commissione regionale
della cooperazione sociale.
    2.  I  componenti della commissione possono essere riconfermati e
restano  in  carica per l'intera durata della legislatura e fino alla
costituzione della nuova commissione.
    3.  Le  sedute  delIa  commissione sono valide con la presenza di
almeno la meta' piu' uno dei componenti; le deliberazioni si assumono
a maggioranza dei presenti e, in caso di parita' dei voti, prevale il
voto del presidente.
    4.  La  partecipazione  alle  sedute  e'  gratuita; e' ammesso il
rimborso  delle  sole  spese  sostenute, ai sensi dell'Art. 187 della
legge  regionale 10 giugno 1991, n. 12 «Organizzazione amministrativa
e   ordinamento   del   personale   della   Regione»   e   successive
modificazioni.