Art. 23.
   Compiti della commissione regionale della cooperazione sociale
    1.  La commissione regionale della cooperazione sociale e' organo
consultivo  della  giunta  regionale  e  provvede,  tra  l'altro,  ad
esprimere parere:
      a) sui  provvedimenti  programmatori  nei settori di intervento
delle cooperative sociali;
      b) sulle  domande  di  iscrizione  all'albo,  sulla rispondenza
dell'attivita'  della  cooperativa  sociale  alle  finalita' previste
dall'Art. 1 e sul mantenimento dei requisiti;
      c) sui provvedimenti di cancellazione dall'albo;
      d) sui  ricorsi  al  presidente  della  giunta regionale di cui
all'Art. 7;
      e) sulle  deliberazioni  della  giunta  regionale in materia di
cooperazione sociale;
      f) sulle  linee  di  intervento  e  sul  riparto dei contributi
regionali di cui al capo V;
      g) su  ogni altra questione in materia di cooperazione sociale,
ove richiesto dagli organi regionali.
    2.  La  commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni
dalla  richiesta; trascorso inutilmente tale termine si prescinde dal
parere.
    3.    La   commissione   annualmente   presenta   una   relazione
sull'attivita'  svolta  alla  giunta  regionale  che  la trasmette al
consiglio regionale.