Art. 23. Compiti della commissione regionale della cooperazione sociale 1. La commissione regionale della cooperazione sociale e' organo consultivo della giunta regionale e provvede, tra l'altro, ad esprimere parere: a) sui provvedimenti programmatori nei settori di intervento delle cooperative sociali; b) sulle domande di iscrizione all'albo, sulla rispondenza dell'attivita' della cooperativa sociale alle finalita' previste dall'Art. 1 e sul mantenimento dei requisiti; c) sui provvedimenti di cancellazione dall'albo; d) sui ricorsi al presidente della giunta regionale di cui all'Art. 7; e) sulle deliberazioni della giunta regionale in materia di cooperazione sociale; f) sulle linee di intervento e sul riparto dei contributi regionali di cui al capo V; g) su ogni altra questione in materia di cooperazione sociale, ove richiesto dagli organi regionali. 2. La commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta; trascorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. 3. La commissione annualmente presenta una relazione sull'attivita' svolta alla giunta regionale che la trasmette al consiglio regionale.