Art. 3. Persone svantaggiate e deboli 1. Ai fini delle presente legge si considerano persone svantaggiate i soggetti di cui all'Art. 4 della legge n. 381/1991, e successive modificazioni, le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori delle cooperative sociali e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, possono essere soci e della cooperativa stessa; la condizione di persona svantaggiata risulta da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione competente che ne determina la durata. 2. Ai fini delle presente legge si considerano persone deboli i soggetti di cui all'Art. 2, comma 1, lettera f), del regolamento CE n. 2204/2002 del 5 dicembre 2002 «Regolamento della commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione» nonche' i soggetti che versano nelle situazioni di fragilita' sociale evidenziate nell'Art. 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali».