Art. 3.
                    Persone svantaggiate e deboli
    1.   Ai   fini   delle  presente  legge  si  considerano  persone
svantaggiate  i soggetti di cui all'Art. 4 della legge n. 381/1991, e
successive  modificazioni,  le persone svantaggiate devono costituire
almeno  il  trenta per cento dei lavoratori delle cooperative sociali
e,  compatibilmente con il loro stato soggettivo, possono essere soci
e  della  cooperativa  stessa;  la condizione di persona svantaggiata
risulta  da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione
competente che ne determina la durata.
    2.  Ai  fini delle presente legge si considerano persone deboli i
soggetti  di  cui all'Art. 2, comma 1, lettera f), del regolamento CE
n.  2204/2002  del  5 dicembre  2002  «Regolamento  della commissione
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli
aiuti  di  Stato  a  favore  dell'occupazione» nonche' i soggetti che
versano  nelle situazioni di fragilita' sociale evidenziate nell'Art.
22  della  legge  8 novembre  2000,  n.  328  «Legge  quadro  per  la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali».