Art. 4.
                            Base sociale
    1.  La  cooperativa  sociale  e'  un'impresa collaborativa di cui
fanno  parte  diversi  soggetti  e  dove sono rappresentati e trovano
collocazione molteplici gruppi e portatori di interessi.
    2.  Oltre  alle  tipologie  di  socio  previste  dalla  normativa
vigente,  gli  statuti della cooperativa sociale possono prevedere la
presenza di soci fruitori e di soci volontari.
    3.  I  soci  fruitori  sono  utenti o loro familiari che godono a
vario  titolo,  direttamente  o  indirettamente, dei servizi prestati
dalla cooperativa sociale.
    4. I soci volontari prestano la loro attivita' gratuitamente e il
loro  numero  non  puo'  superare la meta' del numero complessivo dei
soci.  Puo'  essere  corrisposto  loro  solo  il rimborso delle spese
effettivamente  sostenute  e  documentate,  sulla  base  di parametri
stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalita' dei soci.
    5. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le
norme  di  legge  in  materia  di  lavoro  subordinato e autonomo, ad
eccezione  delle norme in materia di assicurazione contro infortuni e
malattie  professionali,  nonche' per la responsabilita' civile verso
terzi.  nella  gestione dei servizi e delle attivita' di cui all'Art.
2,  da  effettuarsi  in  applicazione  di  contratti stipulati con le
pubbliche  amministrazioni,  le  prestazioni  dei soci volontari sono
utilizzate  in  misura  complementare  e  non sostitutiva rispetto ai
parametri   d'impiego   di  operatori  professionali  previsti  dalle
disposizioni vigenti.
    6.  per  ogni  categoria  di  socio  prevista  dallo  statuto  e'
predisposta un'apposita sezione del libro dei soci.