Art. 4. Base sociale 1. La cooperativa sociale e' un'impresa collaborativa di cui fanno parte diversi soggetti e dove sono rappresentati e trovano collocazione molteplici gruppi e portatori di interessi. 2. Oltre alle tipologie di socio previste dalla normativa vigente, gli statuti della cooperativa sociale possono prevedere la presenza di soci fruitori e di soci volontari. 3. I soci fruitori sono utenti o loro familiari che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa sociale. 4. I soci volontari prestano la loro attivita' gratuitamente e il loro numero non puo' superare la meta' del numero complessivo dei soci. Puo' essere corrisposto loro solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalita' dei soci. 5. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro infortuni e malattie professionali, nonche' per la responsabilita' civile verso terzi. nella gestione dei servizi e delle attivita' di cui all'Art. 2, da effettuarsi in applicazione di contratti stipulati con le pubbliche amministrazioni, le prestazioni dei soci volontari sono utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. 6. per ogni categoria di socio prevista dallo statuto e' predisposta un'apposita sezione del libro dei soci.