Art. 5.
              Albo regionale delle cooperative sociali
    1.  La giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in
vigore  della  presente  legge,  istituisce  l'albo  regionale  delle
cooperative sociali, di seguito denominato albo.
    2. L'albo si articola nelle seguenti sezioni:
      a) sezione  A: nella quale sono iscritte le cooperative sociali
di cui all'Art. 2, comma 1, lettera a);
      b) sezione  B: nella quale sono iscritte le cooperative sociali
di cui all'Art. 2, comma 1, lettera b);
      c) sezione  C:  nella  quale  sono  iscritti  i consorzi di cui
all'Art. 8 della legge n. 381/1991.