Art. 5. Albo regionale delle cooperative sociali 1. La giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce l'albo regionale delle cooperative sociali, di seguito denominato albo. 2. L'albo si articola nelle seguenti sezioni: a) sezione A: nella quale sono iscritte le cooperative sociali di cui all'Art. 2, comma 1, lettera a); b) sezione B: nella quale sono iscritte le cooperative sociali di cui all'Art. 2, comma 1, lettera b); c) sezione C: nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'Art. 8 della legge n. 381/1991.