Art. 6. Iscrizione e cancellazione dall'albo 1. L'iscrizione all'albo e' disposta dal dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi sociali, sentita la commissione regionale della cooperazione sociale di cui all'Art. 21. 2. L'iscrizione all'albo e' condizione: a) per l'affidamento e per il convenzionamento dei servizi di cui all'Art. 10; b) per la concessione della titolarita' del servizio di cui all'Art. 11; c) per la fruizione di benefici e l'utilizzo di forme di collaborazione previsti dalla vigente normativa statale e regionale a favore delle cooperative sociali; d) per la stipula di convenzioni quadro su base territoriale di cui all'Art. 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»; e) per accedere alle convenzioni di cui all'Art. 38 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», qualora le cooperative sociali svolgano attivita' idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione sociali e lavorative di persone disabili; f) per assicurare i compiti di assistenza e prevenzione di cui all'Art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 «testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modificazioni. 3. Le cooperative sociali possono ottenere l'iscrizione ad entrambe le sezioni di cui all'Art. 5, comma 2, lettere a) e b), qualora in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa. 4. Possono chiedere l'iscrizione all'albo esclusivamente le cooperative sociali che hanno sede legale nel territorio regionale. 5. La giunta regionale, in conformita' alla normativa vigente, stabilisce, sentita la commissione regionale della cooperazione sociale di cui all'Art. 21, modalita', termini e requisiti per l'iscrizione all'albo entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 6. La cancellazione dall'albo e' disposta dal dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi sociali, sentita la commissione regionale della cooperazione sociale di cui all'Art. 21, nei casi in cui: a) venuto meno anche uno dei requisiti necessari all'iscrizione, la cooperativa sociale, diffidata a regolarizzare, non ottemperi agli adempimenti richiesti entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla diffida; b) la cooperativa sociale sia stata sciolta, risulti inattiva da piu' di ventiquattro mesi o sia stata cancellata dall'albo delle societa' cooperative di cui al decreto del Ministero delle attivita' produttive 23 giugno 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2004, n. 162, o comunque non sia piu' in grado di continuare ad esercitare la propria attivita'; c) non sia stata effettuata entro l'anno, per cause imputabili alla cooperativa sociale, l'ispezione ordinaria di cui all'Art. 3, comma 3, della legge n. 381/1991; d) nelle cooperative sociali che gestiscono le attivita' di cui all'Art. 2, comma 1, lettera b), la percentuale di persone svantaggiate di cui all'Art. 3, comma 1, scenda al di sotto del limite del trenta per cento dei lavoratori della cooperativa stessa per un periodo superiore a dodici mesi; e) il numero dei soci volontari supera il limite del cinquanta per cento; f) la cooperativa sociale non rispetta le disposizioni previste dall'Art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 «revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore» e successive modificazioni. 7. Il provvedimento di cancellazione e' comunicato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno alla cooperativa sociale nonche' alla direzione provinciale del lavoro e alla camera di commercio territorialmente competenti ed e' pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. 8. La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione dei rapporti con gli enti pubblici per la gestione dei servizi e delle attivita' di cui all'Art. 2, comma 1, nonche' la perdita dei benefici contributivi e degli altri vantaggi previsti dalla presente legge.