Art. 6.
                Iscrizione e cancellazione dall'albo
    1.   L'iscrizione   all'albo  e'  disposta  dal  dirigente  della
struttura regionale competente in materia di servizi sociali, sentita
la  commissione  regionale della cooperazione sociale di cui all'Art.
21.
    2. L'iscrizione all'albo e' condizione:
      a) per  l'affidamento  e per il convenzionamento dei servizi di
cui all'Art. 10;
      b) per  la  concessione  della  titolarita' del servizio di cui
all'Art. 11;
      c) per  la  fruizione  di  benefici  e  l'utilizzo  di forme di
collaborazione previsti dalla vigente normativa statale e regionale a
favore delle cooperative sociali;
      d) per la stipula di convenzioni quadro su base territoriale di
cui  all'Art.  14  del  decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
«Attuazione  delle  deleghe  in  materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»;
      e) per accedere alle convenzioni di cui all'Art. 38 della legge
5 febbraio    1992,    n.   104   «legge-quadro   per   l'assistenza,
l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone handicappate»,
qualora  le  cooperative sociali svolgano attivita' idonee a favorire
l'inserimento  e  l'integrazione  sociali  e  lavorative  di  persone
disabili;
      f) per  assicurare i compiti di assistenza e prevenzione di cui
all'Art.  114  del  decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990,  n. 309 «testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
riabilitazione  dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive
modificazioni.
    3.  Le  cooperative  sociali  possono  ottenere  l'iscrizione  ad
entrambe  le  sezioni  di  cui  all'Art. 5, comma 2, lettere a) e b),
qualora in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.
    4.  Possono  chiedere  l'iscrizione  all'albo  esclusivamente  le
cooperative sociali che hanno sede legale nel territorio regionale.
    5.  La  giunta  regionale, in conformita' alla normativa vigente,
stabilisce,  sentita  la  commissione  regionale  della  cooperazione
sociale  di  cui  all'Art.  21,  modalita',  termini  e requisiti per
l'iscrizione all'albo entro centottanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge.
    6.  La  cancellazione  dall'albo  e' disposta dal dirigente della
struttura regionale competente in materia di servizi sociali, sentita
la  commissione  regionale della cooperazione sociale di cui all'Art.
21, nei casi in cui:
      a) venuto    meno    anche    uno   dei   requisiti   necessari
all'iscrizione,  la  cooperativa  sociale, diffidata a regolarizzare,
non  ottemperi agli adempimenti richiesti entro il termine perentorio
di sessanta giorni decorrenti dalla diffida;
      b) la  cooperativa  sociale sia stata sciolta, risulti inattiva
da  piu'  di ventiquattro mesi o sia stata cancellata dall'albo delle
societa'  cooperative di cui al decreto del Ministero delle attivita'
produttive   23 giugno   2004  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
13 luglio  2004,  n.  162,  o  comunque  non  sia  piu'  in  grado di
continuare ad esercitare la propria attivita';
      c) non  sia stata effettuata entro l'anno, per cause imputabili
alla  cooperativa  sociale,  l'ispezione ordinaria di cui all'Art. 3,
comma 3, della legge n. 381/1991;
      d) nelle cooperative sociali che gestiscono le attivita' di cui
all'Art.   2,   comma 1,   lettera b),   la  percentuale  di  persone
svantaggiate  di  cui  all'Art.  3,  comma 1,  scenda al di sotto del
limite  del  trenta per cento dei lavoratori della cooperativa stessa
per un periodo superiore a dodici mesi;
      e) il  numero dei soci volontari supera il limite del cinquanta
per cento;
      f) la cooperativa sociale non rispetta le disposizioni previste
dall'Art.  6  della  legge  3 aprile  2001,  n.  142 «revisione della
legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento
alla posizione del socio lavoratore» e successive modificazioni.
    7.  Il  provvedimento  di  cancellazione e' comunicato a mezzo di
raccomandata con ricevuta di ritorno alla cooperativa sociale nonche'
alla  direzione  provinciale  del  lavoro  e alla camera di commercio
territorialmente   competenti  ed  e'  pubblicato  per  estratto  nel
Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
    8.   La  cancellazione  dall'albo  comporta  la  risoluzione  dei
rapporti  con  gli  enti pubblici per la gestione dei servizi e delle
attivita' di cui all'Art. 2, comma 1, nonche' la perdita dei benefici
contributivi e degli altri vantaggi previsti dalla presente legge.