Art. 7.
                            R i c o r s o
    1.  Avverso  il  provvedimento  di  diniego  di  iscrizione  o di
cancellazione   dall'albo   e'   ammesso  ricorso  amministrativo  al
presidente  della  giunta regionale entro trenta giorni dalla data di
ricevimento dei relativi provvedimenti.
    2.  Il  presidente  della  giunta  regionale decide entro novanta
giorni  dal  ricevimento del ricorso, su conforme parere della giunta
regionale sentita la commissione regionale della cooperazione sociale
di  cui  all'Art.  21;  trascorsi  novanta giorni, in mancanza di una
decisione   del  presidente  della  giunta,  il  ricorso  si  intende
respinto.
    3.  La  presentazione  del  ricorso  sospende  l'esecutivita' del
provvedimento di cancellazione fino alla decisione del ricorso.