Art. 7. R i c o r s o 1. Avverso il provvedimento di diniego di iscrizione o di cancellazione dall'albo e' ammesso ricorso amministrativo al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla data di ricevimento dei relativi provvedimenti. 2. Il presidente della giunta regionale decide entro novanta giorni dal ricevimento del ricorso, su conforme parere della giunta regionale sentita la commissione regionale della cooperazione sociale di cui all'Art. 21; trascorsi novanta giorni, in mancanza di una decisione del presidente della giunta, il ricorso si intende respinto. 3. La presentazione del ricorso sospende l'esecutivita' del provvedimento di cancellazione fino alla decisione del ricorso.