Art. 8. Partecipazione della cooperazione sociale nel sistema integrato dei servizi alla persona 1. La Regione riconosce alla cooperazione sociale un ruolo attivo nella programmazione, nell'organizzazione del sistema integrato dei servizi alla persona, nella gestione e nell'offerta dei servizi nonche' nella verifica dei risultati delle prestazioni realizzate. 2. La Regione e gli enti locali favoriscono la partecipazione della cooperazione sociale all'esercizio della funzione sociale pubblica, mediante la promozione di azioni volte a favorirne le capacita' progettuali ed imprenditoriali, il sostegno ed il coinvolgimento delle cooperative sociali nel sistema integrato di interventi e servizi alla persona, fornendo concreti modelli per disciplinare i rapporti nella sussidiarieta'.