Art. 8.
Partecipazione  della  cooperazione sociale nel sistema integrato dei
                        servizi alla persona
    1. La Regione riconosce alla cooperazione sociale un ruolo attivo
nella  programmazione,  nell'organizzazione del sistema integrato dei
servizi  alla  persona,  nella  gestione  e  nell'offerta dei servizi
nonche' nella verifica dei risultati delle prestazioni realizzate.
    2.  La  Regione  e  gli enti locali favoriscono la partecipazione
della  cooperazione  sociale  all'esercizio  della  funzione  sociale
pubblica,  mediante  la  promozione  di  azioni  volte a favorirne le
capacita'   progettuali   ed   imprenditoriali,  il  sostegno  ed  il
coinvolgimento  delle  cooperative  sociali  nel sistema integrato di
interventi  e  servizi  alla  persona,  fornendo concreti modelli per
disciplinare i rapporti nella sussidiarieta'.