(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 31 del 25 ottobre 2006) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'Art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'Art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visti gli articoli 34 e 42, comma 2 e 5, dello statuto; Vista la delibera di giunta regionale 19 giugno 2006, n. 431 (Riclassificazione sismica del territorio regionale: attuazione del decreto ministeriale 14 settembre 2005 e O.P.C.M. n. 3519 del 28 aprile 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 maggio 2006); Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (norme per il governo del territorio) e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 105-ter e 117, comma 2 lettera g); Vista la preliminare decisione della giunta regionale 18 settembre 2006, n. 9 adottata previa acquisizione dei pareri del comitato tecnico della programmazione, nonche' delle competenti strutture di cui all'Art. 29 della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa al Presidente del consiglio regionale per l'acquisizione del parere previsto dall'Art. 42, comma 2, dello statuto regionale; Visto il parere favorevole con osservazioni espresso dalla VI commissione consiliare nella seduta dell'11 ottobre 2006; Ritenuto di accogliere parzialmente le osservazioni formulate dalla VI commissione consiliare; Vista la deliberazione della giunta regionale 16 ottobre 2006, n. 726 che approva il «Regolamento di attuazione dell'Art. 117, comma 2 lettera g) della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (norme per il governo del territorio). Verifiche nelle zone a bassa sismicita'. Determinazione del campione da assoggettare a verifica»; Emana il seguente regolamento: Art. 1. O g g e t t o 1. In attuazione dell'Art. 117, comma 2, lettera g) della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (norme sul governo del territorio), come modificato dall'Art. 13 della legge regionale 24 giugno 2006, n. 24 (modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1), il presente regolamento disciplina le modalita' di effettuazione e svolgimento della vigilanza e verifica sulle opere e le costruzioni realizzate in zone soggette a rischio sismico classificate a bassa sismicita'. 2. Nel rispetto di quanto previsto nell'Art. 105-ter della legge regionale n. 1/2005, il presente regolamento individua in particolare: a) la tipologia degli interventi ai fini della verifica dei progetti depositati; b) la dimensione del campione da assoggettare a verifica; c) i criteri in base ai quali e' effettuato il sorteggio degli interventi da assoggettare a verifica.