(Pubblicato  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 31 del
                          25 ottobre 2006)

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

    Visto  l'Art.  121  della  Costituzione, quarto comma, cosi' come
modificato  dall'Art.  1 della legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1;
    Visti gli articoli 34 e 42, comma 2 e 5, dello statuto;
    Vista  la  delibera  di  giunta  regionale 19 giugno 2006, n. 431
(Riclassificazione  sismica  del territorio regionale: attuazione del
decreto  ministeriale  14 settembre  2005  e  O.P.C.M.  n.  3519  del
28 aprile  2006  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale dell'11  maggio
2006);
    Vista  la  legge  regionale  3 gennaio  2005,  n. 1 (norme per il
governo del territorio) e successive modifiche, ed in particolare gli
articoli 105-ter e 117, comma 2 lettera g);
    Vista   la   preliminare   decisione   della   giunta   regionale
18 settembre  2006,  n. 9 adottata previa acquisizione dei pareri del
comitato  tecnico  della  programmazione,  nonche'  delle  competenti
strutture  di  cui  all'Art.  29  della legge regionale n. 44/2003, e
trasmessa  al  Presidente  del consiglio regionale per l'acquisizione
del parere previsto dall'Art. 42, comma 2, dello statuto regionale;
    Visto  il  parere  favorevole  con osservazioni espresso dalla VI
commissione consiliare nella seduta dell'11 ottobre 2006;
    Ritenuto  di  accogliere  parzialmente  le osservazioni formulate
dalla VI commissione consiliare;
    Vista la deliberazione della giunta regionale 16 ottobre 2006, n.
726  che approva il «Regolamento di attuazione dell'Art. 117, comma 2
lettera g)  della  legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (norme per il
governo  del  territorio).  Verifiche  nelle zone a bassa sismicita'.
Determinazione del campione da assoggettare a verifica»;
                                Emana

il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o

    1.  In  attuazione dell'Art. 117, comma 2, lettera g) della legge
regionale  3 gennaio  2005,  n. 1 (norme sul governo del territorio),
come modificato dall'Art. 13 della legge regionale 24 giugno 2006, n.
24 (modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1), il presente
regolamento  disciplina  le  modalita' di effettuazione e svolgimento
della vigilanza e verifica sulle opere e le costruzioni realizzate in
zone soggette a rischio sismico classificate a bassa sismicita'.
    2.  Nel rispetto di quanto previsto nell'Art. 105-ter della legge
regionale   n.   1/2005,   il   presente   regolamento  individua  in
particolare:
      a) la  tipologia  degli  interventi  ai fini della verifica dei
progetti depositati;
      b) la dimensione del campione da assoggettare a verifica;
      c) i  criteri in base ai quali e' effettuato il sorteggio degli
interventi da assoggettare a verifica.