Art. 2. Classificazione delle zone soggette a rischio sismico zone a bassa sismicita' 1. La classificazione delle zone soggette a rischio sismico e' effettuata con la deliberazione della giunta regionale ai sensi dell'Art. 96 della legge regionale n. 1/2005. 2. Tenuto conto della classificazione effettuata con la deliberazione di cui al comma 1, ai fini della differenziazione della dimensione del campione assoggettato a verifica mediante il metodo a campione ai sensi dell'Art. 105-ter della legge regionale n. 1/2005, le zone a bassa sismicita' si distinguono in: a) zone 3S, quelle alle quali si applica la normativa tecnica prescritta per le zone a sismicita maggiore, in base a quanto disposto dall'Art. 96, comma 3-bis della legge regionale n. 1/2005; b) zone 3, quelle a bassa sismicita'; c) zone 4, quelle a bassissima sismicita'.