Art. 2.
Classificazione  delle  zone  soggette a rischio sismico zone a bassa
                             sismicita'

    1.  La  classificazione  delle zone soggette a rischio sismico e'
effettuata  con  la  deliberazione  della  giunta  regionale ai sensi
dell'Art. 96 della legge regionale n. 1/2005.
    2.   Tenuto   conto   della  classificazione  effettuata  con  la
deliberazione di cui al comma 1, ai fini della differenziazione della
dimensione  del campione assoggettato a verifica mediante il metodo a
campione  ai sensi dell'Art. 105-ter della legge regionale n. 1/2005,
le zone a bassa sismicita' si distinguono in:
      a) zone  3S,  quelle alle quali si applica la normativa tecnica
prescritta  per  le  zone  a  sismicita maggiore,  in  base  a quanto
disposto dall'Art. 96, comma 3-bis della legge regionale n. 1/2005;
      b) zone 3, quelle a bassa sismicita';
      c) zone 4, quelle a bassissima sismicita'.