Art. 4.
Criteri   per   la   determinazione  della  dimensione  del  campione
                       assoggettato a verifica

    1.  Il  campione  da  assoggcttarc  a  vcrifica  e'  scelto tra i
preavvisi  relativi  ai  progetti  di  cui  all'Art.  3, mensilmente,
mediante sorteggio.
    2.   Il  campione  da  assoggettare  a  verifica  e'  determinato
escludendo  i  preavvisi  relativi  ad  interventi  assoggettati alla
verifica  obbligatoria  ai sensi dell'Art. 105-ter, commi 4 e 5 della
legge regionale n. 1/2005.
    3.  La  percentuale  del  campione  da assoggettare a verifica e'
determinata su base provinciale nella misura di seguito indicata:
      a) per  le zone 3S, nella misura del 10 per cento dei preavvisi
pervenuti nel mese di riferimento;
      b) per  le  zone  3, nella misura del 3 per cento dei preavvisi
pervenuti  nel  mese  di  riferimento  con un minimo di 2 progetti da
assoggettare comunque a verifica;
      c) per  le  zone  4, nella misura del 1 per cento dei preavvisi
pervenuti  nel  mese  di  riferimento, con un minimo di 2 progetti da
assoggettare comunque a verifica.
    4.  La  dimensione  del  campione  e'  arrotondata per eccesso al
numero intero divisibile per due, piu' vicino al valore calcolato.