Art. 4. Criteri per la determinazione della dimensione del campione assoggettato a verifica 1. Il campione da assoggcttarc a vcrifica e' scelto tra i preavvisi relativi ai progetti di cui all'Art. 3, mensilmente, mediante sorteggio. 2. Il campione da assoggettare a verifica e' determinato escludendo i preavvisi relativi ad interventi assoggettati alla verifica obbligatoria ai sensi dell'Art. 105-ter, commi 4 e 5 della legge regionale n. 1/2005. 3. La percentuale del campione da assoggettare a verifica e' determinata su base provinciale nella misura di seguito indicata: a) per le zone 3S, nella misura del 10 per cento dei preavvisi pervenuti nel mese di riferimento; b) per le zone 3, nella misura del 3 per cento dei preavvisi pervenuti nel mese di riferimento con un minimo di 2 progetti da assoggettare comunque a verifica; c) per le zone 4, nella misura del 1 per cento dei preavvisi pervenuti nel mese di riferimento, con un minimo di 2 progetti da assoggettare comunque a verifica. 4. La dimensione del campione e' arrotondata per eccesso al numero intero divisibile per due, piu' vicino al valore calcolato.