Art. 5.
               Modalita' di svolgimento del sorteggio

    1. Il sorteggio avviene:
      a) mediante  estrazione  manuale  fra  tutti i numeri assegnati
sull'apposito registro delle denunce da sottoporre a controllo con le
esclusioni sopra indicate;
      b) ovvero  mediante  la  generazione  di numeri casuali per via
elettronica.
    2.  Nel  rispetto del termine di cui all'Art. 105-quater, comma 7
della   legge   regionale  n.  1/2005,  il  sorteggio  e'  effettuato
pubblicamente dal responsabile della struttura regionale competente o
da  un  suo  delegato, il lunedi' compreso fra il quarto ed il decimo
giorno del mese, alla presenza di almeno due tecnici regionali.
    3.  Delle  operazioni  e  dell'esito  del  sorteggio  e'  redatto
apposito   verbale,  reso  noto  immediatamente  mediante  affissione
pubblica  nell'ufficio  per  l'intero  mese in corso. Contestualmente
all'affissione  e comunque entro i tre giorni successivi, l'esito del
sorteggio e' comunicato direttamente agli interessati.
    4.  La  comunicazione  diretta  di  cui al comma 3 indica la data
prevista  per  la conclusione della verifica dei progetti oggetto del
campione,  ai  sensi di quanto disposto dall'Art. 105-quater, comma 7
della legge regionale n. 1/2005.