Art. 5. Modalita' di svolgimento del sorteggio 1. Il sorteggio avviene: a) mediante estrazione manuale fra tutti i numeri assegnati sull'apposito registro delle denunce da sottoporre a controllo con le esclusioni sopra indicate; b) ovvero mediante la generazione di numeri casuali per via elettronica. 2. Nel rispetto del termine di cui all'Art. 105-quater, comma 7 della legge regionale n. 1/2005, il sorteggio e' effettuato pubblicamente dal responsabile della struttura regionale competente o da un suo delegato, il lunedi' compreso fra il quarto ed il decimo giorno del mese, alla presenza di almeno due tecnici regionali. 3. Delle operazioni e dell'esito del sorteggio e' redatto apposito verbale, reso noto immediatamente mediante affissione pubblica nell'ufficio per l'intero mese in corso. Contestualmente all'affissione e comunque entro i tre giorni successivi, l'esito del sorteggio e' comunicato direttamente agli interessati. 4. La comunicazione diretta di cui al comma 3 indica la data prevista per la conclusione della verifica dei progetti oggetto del campione, ai sensi di quanto disposto dall'Art. 105-quater, comma 7 della legge regionale n. 1/2005.