Art. 10. Osservatorio turistico regionale 1. Al fine di creare una rete informativa turistico-regionale e di fornire un'aggiornata informazione degli operatori turistici e degli enti pubblici operanti nel settore e di una puntuale conoscenza dei mercati della domanda turistica, anche attraverso una costante analisi comparativa delle componenti dell'offerta turistica delle altre Regioni e dei Paesi esteri, e' istituita presso la struttura regionale competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una sezione dell'Osservatorio socio-economico di cui all'Art. 19 bis della legge regionale 5 aprile 1994 n. 18 (norme sulle procedure di programmazione), quale Osservatorio turistico regionale.