Art. 10.
                  Osservatorio turistico regionale

    1.  Al  fine di creare una rete informativa turistico-regionale e
di  fornire  un'aggiornata  informazione  degli operatori turistici e
degli enti pubblici operanti nel settore e di una puntuale conoscenza
dei  mercati  della  domanda turistica, anche attraverso una costante
analisi  comparativa  delle  componenti  dell'offerta turistica delle
altre  Regioni  e  dei Paesi esteri, e' istituita presso la struttura
regionale  competente,  entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore   della   presente   legge,   una   sezione  dell'Osservatorio
socio-economico di cui all'Art. 19 bis della legge regionale 5 aprile
1994   n.   18  (norme  sulle  procedure  di  programmazione),  quale
Osservatorio turistico regionale.