Art. 11.
                   Sistemi Turistici Locali - STL

    1.  I  STL  vengono costituiti per concertare ed attuare progetti
per  lo  sviluppo  di  prodotti  turistici completi del territorio di
competenza, secondo le linee individuate dalla Regione in accordo con
il Comitato di Coordinamento di cui all'Art. 8. Il STL ha la funzione
di  integrare  ed  arricchire  l'offerta turistica ligure di prodotti
turistici, seguendo le esigenze del mercato e valorizzando le risorse
del territorio.
    2. Il STL, ai fini di cui al comma 1, e' il soggetto che realizza
la  collaborazione  fra  pubblico  e  privato  nella formazione di un
prodotto  turistico  a livello territoriale sulla base di un piano di
sviluppo complessivo e di progetti specifici.
    3.  Il  STL  e'  costituito  da  un  ambito  turistico omogeneo o
integrato  caratterizzato dall'offerta dei beni culturali, ambientali
e   delle   attrazioni   turistiche,   compresi   i  prodotti  tipici
dell'agricoltura  e dell'artigianato locali, o dalla presenza diffusa
di imprese singole o associate.
    4.  Sono  comunque  riconosciuti  dalla  giunta  regionale  i STL
promossi  dai  Parchi  Nazionali  e che abbiano presentato domanda ai
sensi della legge regionale n. 14/2004.
    5. Ai STL possono partecipare le Province, i comuni, le comunita'
montane,  i  parchi regionali e nazionali, le Camere di commercio, le
Pro  Loco,  i  privati  singoli  o associati, che operano nel settore
turistico  e  che  intendono  concorrere  allo sviluppo turistico del
proprio territorio.