Art. 11. Sistemi Turistici Locali - STL 1. I STL vengono costituiti per concertare ed attuare progetti per lo sviluppo di prodotti turistici completi del territorio di competenza, secondo le linee individuate dalla Regione in accordo con il Comitato di Coordinamento di cui all'Art. 8. Il STL ha la funzione di integrare ed arricchire l'offerta turistica ligure di prodotti turistici, seguendo le esigenze del mercato e valorizzando le risorse del territorio. 2. Il STL, ai fini di cui al comma 1, e' il soggetto che realizza la collaborazione fra pubblico e privato nella formazione di un prodotto turistico a livello territoriale sulla base di un piano di sviluppo complessivo e di progetti specifici. 3. Il STL e' costituito da un ambito turistico omogeneo o integrato caratterizzato dall'offerta dei beni culturali, ambientali e delle attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locali, o dalla presenza diffusa di imprese singole o associate. 4. Sono comunque riconosciuti dalla giunta regionale i STL promossi dai Parchi Nazionali e che abbiano presentato domanda ai sensi della legge regionale n. 14/2004. 5. Ai STL possono partecipare le Province, i comuni, le comunita' montane, i parchi regionali e nazionali, le Camere di commercio, le Pro Loco, i privati singoli o associati, che operano nel settore turistico e che intendono concorrere allo sviluppo turistico del proprio territorio.