Art. 12.
                       Riconoscimento dei STL

    1. La Regione riconosce i STL.
    2. Ai fini della concessione del riconoscimento, su cui la giunta
regionale  si  esprime,  con  propria  deliberazione,  entro sessanta
giorni   dal   ricevimento  della  richiesta,  i  STL  devono  essere
costituiti  da  soggetti  pubblici  e  privati  e i proponenti devono
specificare  la  natura  giuridica del sistema, mediante l'invio alla
Regione  dell'atto  costitutivo.  I STL devono soddisfare i requisiti
definiti  negli  atti  di  indirizzo  attuativi  della programmazione
turistica  regionale.  I requisiti attengono al rispetto di parametri
minimi concernenti i seguenti elementi:
      a) numero,  ubicazione e rilevanza dei comuni partecipanti, con
specifico  riferimento  alla  consistenza demografica, all'estensione
territoriale,  nonche'  all'aggregazione,  nell'ambito di un medesimo
STL, tra aree della costa ed aree dell'entroterra anche non contigue;
      b) consistenza     della     ricettivita'     alberghiera    ed
extralberghiera e numero delle presenze turistiche;
      c) partecipazione  dei  soggetti privati al cofinanziamento dei
progetti contenuti nel piano di sviluppo turistico di cui al comma 4.
    3.  Possono  essere ammesse deroghe ai parametri minimi di cui al
comma 2  per aree di riconosciuta valenza turistica, previo il parere
positivo della competente commissione consiliare.
    4.  Entro  i  sei  mesi  successivi  al riconoscimento, a pena di
revoca  dello  stesso, i proponenti devono presentare alla Regione un
Piano  di  sviluppo  turistico  di  durata  triennale che precisi gli
obiettivi  e le strategie per il territorio di riferimento, nonche' i
tempi  di  realizzazione.  Ai  fini  del  riconoscimento e', inoltre,
presentato   un   piano   finanziario   relativo  al  primo  anno  di
programmazione,  nel quale risultino specificate le risorse di cui si
avvarra' il Sistema. Il Piano finanziario e' rinnovato annualmente ed
inviato alla Regione.
    5.   Il   Piano   deve,   altresi',   contenere  una  dettagliata
ricognizione  delle  risorse  turisticamente  rilevanti,  disponibili
nell'area  di  riferimento,  con  particolare  riguardo  ai  seguenti
elementi:
      a) caratteristiche  e  consistenza  del tessuto imprenditoriale
coinvolto direttamente e indirettamente nella produzione dell'offerta
turistica;
      b) valori   ambientali   e   paesaggistici   che   formano   la
specificita' del territorio;
      c) emergenze   culturali  ed  artistiche,  testimonianza  della
storia della comunita' locale;
      d) tradizioni enogastronomiche e prodotti tipici;
      e) tradizioni    artigianali    ovvero   attivita'   economiche
caratteristiche che concorrono a costituire l'identita' locale.
    6.  Il  Piano  e' approvato dalla giunta regionale entro sessanta
giorni dalla ricezione, ferma restando la possibilita' di richiedere,
con  interruzione dei termini, delucidazioni ed integrazioni. Ai fini
della  conferma del riconoscimento dei STL, la giunta regionale tiene
conto dei seguenti elementi:
      a) adeguatezza  delle  risorse  conferite dai proponenti per la
copertura, a regime, delle spese di funzionamento dei STL;
      b) idoneita'  del  Piano  a  promuovere,  attraverso  specifici
progetti  o  iniziative,  la valorizzazione turistica del territorio,
con particolare riferimento all'entroterra;
      c) parere  della provincia competente, ove questa non partecipi
al STL medesimo.
    7.   La   giunta   regionale,   d'intesa  con  le  altre  Regioni
interessate,  riconosce  i  STL interregionali sulla base dei criteri
determinati  con  atti  di  indirizzo  della programmazione turistica
regionale.