Art. 12. Riconoscimento dei STL 1. La Regione riconosce i STL. 2. Ai fini della concessione del riconoscimento, su cui la giunta regionale si esprime, con propria deliberazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, i STL devono essere costituiti da soggetti pubblici e privati e i proponenti devono specificare la natura giuridica del sistema, mediante l'invio alla Regione dell'atto costitutivo. I STL devono soddisfare i requisiti definiti negli atti di indirizzo attuativi della programmazione turistica regionale. I requisiti attengono al rispetto di parametri minimi concernenti i seguenti elementi: a) numero, ubicazione e rilevanza dei comuni partecipanti, con specifico riferimento alla consistenza demografica, all'estensione territoriale, nonche' all'aggregazione, nell'ambito di un medesimo STL, tra aree della costa ed aree dell'entroterra anche non contigue; b) consistenza della ricettivita' alberghiera ed extralberghiera e numero delle presenze turistiche; c) partecipazione dei soggetti privati al cofinanziamento dei progetti contenuti nel piano di sviluppo turistico di cui al comma 4. 3. Possono essere ammesse deroghe ai parametri minimi di cui al comma 2 per aree di riconosciuta valenza turistica, previo il parere positivo della competente commissione consiliare. 4. Entro i sei mesi successivi al riconoscimento, a pena di revoca dello stesso, i proponenti devono presentare alla Regione un Piano di sviluppo turistico di durata triennale che precisi gli obiettivi e le strategie per il territorio di riferimento, nonche' i tempi di realizzazione. Ai fini del riconoscimento e', inoltre, presentato un piano finanziario relativo al primo anno di programmazione, nel quale risultino specificate le risorse di cui si avvarra' il Sistema. Il Piano finanziario e' rinnovato annualmente ed inviato alla Regione. 5. Il Piano deve, altresi', contenere una dettagliata ricognizione delle risorse turisticamente rilevanti, disponibili nell'area di riferimento, con particolare riguardo ai seguenti elementi: a) caratteristiche e consistenza del tessuto imprenditoriale coinvolto direttamente e indirettamente nella produzione dell'offerta turistica; b) valori ambientali e paesaggistici che formano la specificita' del territorio; c) emergenze culturali ed artistiche, testimonianza della storia della comunita' locale; d) tradizioni enogastronomiche e prodotti tipici; e) tradizioni artigianali ovvero attivita' economiche caratteristiche che concorrono a costituire l'identita' locale. 6. Il Piano e' approvato dalla giunta regionale entro sessanta giorni dalla ricezione, ferma restando la possibilita' di richiedere, con interruzione dei termini, delucidazioni ed integrazioni. Ai fini della conferma del riconoscimento dei STL, la giunta regionale tiene conto dei seguenti elementi: a) adeguatezza delle risorse conferite dai proponenti per la copertura, a regime, delle spese di funzionamento dei STL; b) idoneita' del Piano a promuovere, attraverso specifici progetti o iniziative, la valorizzazione turistica del territorio, con particolare riferimento all'entroterra; c) parere della provincia competente, ove questa non partecipi al STL medesimo. 7. La giunta regionale, d'intesa con le altre Regioni interessate, riconosce i STL interregionali sulla base dei criteri determinati con atti di indirizzo della programmazione turistica regionale.