Art. 14. Rinnovo e revoca del riconoscimento 1. La giunta regionale, con appositi atti di indirizzo attuativi della programmazione turistica, stabilisce i criteri e le modalita' per il riconoscimento ed il rinnovo dei STL. 2. La giunta regionale puo' revocare il riconoscimento concesso quando, nel periodo previsto, i STL non abbiano realizzato gli obiettivi indicati nel Piano di sviluppo. Negli indirizzi emanati dalla giunta regionale sono indicate le condizioni di maggiore gravita'; in presenza delle quali si procede alla revoca del riconoscimento.