Art. 14.
                 Rinnovo e revoca del riconoscimento

    1.  La giunta regionale, con appositi atti di indirizzo attuativi
della  programmazione  turistica, stabilisce i criteri e le modalita'
per il riconoscimento ed il rinnovo dei STL.
    2.  La  giunta regionale puo' revocare il riconoscimento concesso
quando,  nel  periodo  previsto,  i  STL  non  abbiano realizzato gli
obiettivi  indicati  nel  Piano  di sviluppo. Negli indirizzi emanati
dalla  giunta  regionale  sono  indicate  le  condizioni  di maggiore
gravita';  in  presenza  delle  quali  si  procede  alla  revoca  del
riconoscimento.