Art. 15. Finanziamento ai Sistemi turistici locali 1. La Regione assegna ai STL riconosciuti ai sensi dell'Art. 11, finanziamenti per la realizzazione di progetti conformi agli indirizzi della programmazione regionale. 2. La Regione assegna apposite risorse, ai STL in relazione ad eventuali compiti e servizi di natura istituzionale da questi svolti, previa apposita convenzione e per lo sviluppo iniziale degli stessi. 3. La giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalita' per la concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo. 4. La giunta regionale dispone la revoca ai STL dei finanziamenti erogati alle imprese partecipanti ai progetti nei confronti delle quali sia stata accertata la violazione della normativa in materia di lavoro, previdenza sociale e sicurezza sul lavoro. 5. I STL hanno titolo a presentare domande in qualita' di beneficiari per le leggi regionali che prevedono la concessione di contributi a favore di privati, singoli o associati.