Art. 15.
              Finanziamento ai Sistemi turistici locali

    1.  La Regione assegna ai STL riconosciuti ai sensi dell'Art. 11,
finanziamenti   per   la  realizzazione  di  progetti  conformi  agli
indirizzi della programmazione regionale.
    2.  La  Regione  assegna apposite risorse, ai STL in relazione ad
eventuali compiti e servizi di natura istituzionale da questi svolti,
previa apposita convenzione e per lo sviluppo iniziale degli stessi.
    3.  La  giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i
criteri e le modalita' per la concessione dei finanziamenti di cui al
presente articolo.
    4. La giunta regionale dispone la revoca ai STL dei finanziamenti
erogati  alle  imprese  partecipanti  ai progetti nei confronti delle
quali sia stata accertata la violazione della normativa in materia di
lavoro, previdenza sociale e sicurezza sul lavoro.
    5.  I  STL  hanno  titolo  a  presentare  domande  in qualita' di
beneficiari  per  le  leggi regionali che prevedono la concessione di
contributi a favore di privati, singoli o associati.