Art. 17. Agenzia regionale per la promozione turistica 1. L'Agenzia regionale per la promozione turistica «In Liguria», gia' istituita con legge regionale 27 marzo 1998, n. 15 (Agenzia regionale per la promozione turistica), di seguito denominata Agenzia, persegue la finalita' di promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica della Liguria per favorirne la commercializzazione e per la realizzazione di iniziative speciali.