Art. 17.
            Agenzia regionale per la promozione turistica

    1.  L'Agenzia regionale per la promozione turistica «In Liguria»,
gia'  istituita  con  legge  regionale  27 marzo 1998, n. 15 (Agenzia
regionale   per  la  promozione  turistica),  di  seguito  denominata
Agenzia,  persegue  la  finalita'  di  promuovere l'immagine unitaria
dell'offerta    turistica    della    Liguria    per   favorirne   la
commercializzazione e per la realizzazione di iniziative speciali.