Art. 18.
                        Compiti dell'Agenzia

    1.  L'Agenzia  e'  ente  strumentale  della  Regione,  dotato  di
personalita'    giuridica   di   diritto   pubblico,   di   autonomia
amministrativa,  patrimoniale  e  gestionale, soggetto alla normativa
vigente in materia di enti regionali.
    2. L'Agenzia svolge le seguenti funzioni:
      a) predisposizione, previo parere del comitato di coordinamento
di  cui  all'Art.  8,  del  piano  annuale,  in  conformita' a quanto
previsto dalla programmazione turistica regionale;
      b) individuazione   ed   attuazione  delle  azioni  utili  alla
promozione  dell'offerta  turistica  ligure  sui  diversi  mercati in
conformita' con gli indirizzi regionali;
      c) proposizione  di  tematiche  per  gli  studi  e  le ricerche
dell'osservatorio turistico regionale;
      d) attuazione degli incarichi operativi affidati dalla Regione;
      e)  monitoraggio  e supporto all'attivita' promozionale attuata
dai  STL,  anche  al  fine  di  attivare forme di collaborazione e di
assistenza;
      f) collaborazione  con  la  Regione  nelle  attivita' di natura
promozionale   da   attuarsi   mediante   il  sistema  informatico  -
informativo turistico regionale;
      g) collaborazione  con  i  soggetti pubblici e privati operanti
nel comparto per lo sviluppo turistico della Regione.
    3.   Il   Piano   di  cui  al  comma 2  lettera a)  e'  approvato
dall'agenzia  entro  il  30 settembre  di  ogni anno ed e' valido per
l'anno successivo.
    4.   L'agenzia  collabora,  per  la  parte  di  competenza,  alla
predisposizione della programmazione turistica regionale.