Art. 18. Compiti dell'Agenzia 1. L'Agenzia e' ente strumentale della Regione, dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, patrimoniale e gestionale, soggetto alla normativa vigente in materia di enti regionali. 2. L'Agenzia svolge le seguenti funzioni: a) predisposizione, previo parere del comitato di coordinamento di cui all'Art. 8, del piano annuale, in conformita' a quanto previsto dalla programmazione turistica regionale; b) individuazione ed attuazione delle azioni utili alla promozione dell'offerta turistica ligure sui diversi mercati in conformita' con gli indirizzi regionali; c) proposizione di tematiche per gli studi e le ricerche dell'osservatorio turistico regionale; d) attuazione degli incarichi operativi affidati dalla Regione; e) monitoraggio e supporto all'attivita' promozionale attuata dai STL, anche al fine di attivare forme di collaborazione e di assistenza; f) collaborazione con la Regione nelle attivita' di natura promozionale da attuarsi mediante il sistema informatico - informativo turistico regionale; g) collaborazione con i soggetti pubblici e privati operanti nel comparto per lo sviluppo turistico della Regione. 3. Il Piano di cui al comma 2 lettera a) e' approvato dall'agenzia entro il 30 settembre di ogni anno ed e' valido per l'anno successivo. 4. L'agenzia collabora, per la parte di competenza, alla predisposizione della programmazione turistica regionale.