Art. 2. Competenze della Regione 1. La Regione esercita le seguenti funzioni in materia di turismo: a) la promozione in Italia e all'estero di un'immagine unitaria e complessiva della Liguria; b) la programmazione turistica regionale; c) la determinazione, il coordinamento e l'assegnazione delle risorse finanziarie da destinare alla promozione. ed accoglienza turistiche del territorio ligure ed alle iniziative turistiche di interesse regionale; d) la cura dei rapporti con gli organi centrali dello Stato, con l'Unione europea ed il coordinamento con le altre regioni; e) l'incentivazione e l'innovazione dell'offerta turistica ligure fondata principalmente sui STL; f) lo sviluppo di una puntuale conoscenza dei mercati di studi e ricerche sull'innovazione e la qualificazione dell'offerta turistica, anche mediante l'Osservatorio turistico regionale, in collaborazione con il sistema delle Camere di Commercio anche attraverso la stipula di apposite convenzioni; g) la creazione, l'istituzione e la gestione di marchi di promozione e valorizzazione del patrimonio turistico regionale; h) la gestione e lo sviluppo del sistema informatico-informativo turistico regionale con particolare riguardo al Portale turistico regionale, che rappresenta il punto comune di accesso dei servizi offerti e delle attivita' svolte dai soggetti operanti in Liguria; i) il monitoraggio delle azioni promozionali effettuate da terzi per le attivita' alle quali la Regione contribuisce; l) il riconoscimento dei STL; m) le funzioni e le attivita' che si rendano necessarie per esigenze di carattere unitario o straordinario ai sensi della normativa vigente.