Art. 2.
                      Competenze della Regione

    1.  La  Regione  esercita  le  seguenti  funzioni  in  materia di
turismo:
      a) la promozione in Italia e all'estero di un'immagine unitaria
e complessiva della Liguria;
      b) la programmazione turistica regionale;
      c) la  determinazione,  il coordinamento e l'assegnazione delle
risorse  finanziarie  da  destinare  alla  promozione. ed accoglienza
turistiche  del  territorio  ligure  ed alle iniziative turistiche di
interesse regionale;
      d) la  cura  dei  rapporti con gli organi centrali dello Stato,
con l'Unione europea ed il coordinamento con le altre regioni;
      e)  l'incentivazione  e  l'innovazione  dell'offerta  turistica
ligure fondata principalmente sui STL;
      f) lo  sviluppo di una puntuale conoscenza dei mercati di studi
e   ricerche   sull'innovazione   e  la  qualificazione  dell'offerta
turistica,  anche  mediante  l'Osservatorio  turistico  regionale, in
collaborazione  con  il  sistema  delle  Camere  di  Commercio  anche
attraverso la stipula di apposite convenzioni;
      g) la  creazione,  l'istituzione  e  la  gestione  di marchi di
promozione e valorizzazione del patrimonio turistico regionale;
      h) la     gestione     e     lo     sviluppo     del    sistema
informatico-informativo  turistico regionale con particolare riguardo
al  Portale  turistico  regionale, che rappresenta il punto comune di
accesso  dei  servizi  offerti  e delle attivita' svolte dai soggetti
operanti in Liguria;
      i) il  monitoraggio  delle  azioni  promozionali  effettuate da
terzi per le attivita' alle quali la Regione contribuisce;
      l) il riconoscimento dei STL;
      m) le  funzioni  e  le  attivita' che si rendano necessarie per
esigenze  di  carattere  unitario  o  straordinario  ai  sensi  della
normativa vigente.