Art. 20. P r e s i d e n t e 1. Il presidente: a) rappresenta, anche legalmente, l'agenzia; b) cura i rapporti dell'agenzia con la Regione e con i soggetti pubblici e privati operanti in campo turistico. 2. Il Presidente e' nominato e revocato dalla giunta regionale e decade automaticamente al termine della legislatura. 3. Il Presidente e' scelto tra persone con esperienza adeguata alla qualita' e specificita' dell'incarico. 4. Al Presidente e' corrisposta una indennita' determinata dalla Giunta oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della funzione. 5. In caso di assenza, impedimento, decadenza o cessazione per qualunque causa, il Presidente e' sostituito temporaneamente dal direttore generale.