Art. 20.
                         P r e s i d e n t e

    1. Il presidente:
      a) rappresenta, anche legalmente, l'agenzia;
      b) cura i rapporti dell'agenzia con la Regione e con i soggetti
pubblici e privati operanti in campo turistico.
    2.  Il Presidente e' nominato e revocato dalla giunta regionale e
decade automaticamente al termine della legislatura.
    3.  Il  Presidente  e' scelto tra persone con esperienza adeguata
alla qualita' e specificita' dell'incarico.
    4.  Al Presidente e' corrisposta una indennita' determinata dalla
Giunta  oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della
funzione.
    5.  In  caso  di assenza, impedimento, decadenza o cessazione per
qualunque  causa,  il  Presidente  e'  sostituito temporaneamente dal
direttore generale.