Art. 21.
                         Direttore generale

    1. Il direttore generale:
      a) approva   gli   atti   necessari  a  garantire  la  gestione
dell'agenzia;
      b) approva il Piano di cui all'Art. 18 comma 2 lettera a);
      c) e'  responsabile  della corretta ed economica gestione delle
risorse attribuite ed introitate;
      d)  garantisce l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione
amministrativa;
      e) approva  la dotazione organica dell'agenzia, inviandola alla
Regione per il controllo di cui all'Art. 24.
    2.  Il  direttore generale e' nominato dalla giunta regionale per
un  periodo,  rinnovabile,  non superiore a cinque anni. La nomina e'
effettuata con riguardo a titoli ed esperienze professionali adeguati
alla  qualita'  e  alla specificita' dell'incarico. Non si applica la
procedura  di cui alla legge' regionale 14 dicembre 1993 n. 55 (norme
in materia di nomine di competenza della Regione).
    3. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' a tempo pieno,
regolato  da  contratto  di diritto privato, stipulato dal Presidente
della giunta regionale.
    4.   Al  direttore  generale  viene  corrisposto  un  trattamento
economico  omnicomprensivo determinato dalla giunta regionale, avendo
come  riferimento le retribuzioni apicali della dirigenza pubblica ed
i valori medi di mercato.
    5.  La  giunta  regionale,  previa  formale  diffida  e acquisite
eventuali  controdeduzioni, revoca il direttore generale, provvedendo
alla   sua   sostituzione,   per  gravi  violazioni  di  legge  o  di
regolamento,  per  persistenti  inadempienze  in  relazione  ad  atti
dovuti,  per  gravi  irregolarita' nell'azione amministrativa, per la
persistenza di negativi risultati conseguiti nella gestione dell'ente
o nell'attuazione delle iniziative promozionali.
    6.  Qualora  vengano  meno  le condizioni previste dalla presente
legge  per  la  nomina,  il direttore generale e' dichiarato decaduto
dalla giunta regionale.
    7.  A  seguito  della  dichiarazione di revoca o di decadenza, il
contratto  di lavoro del direttore generale e' risolto dal Presidente
della giunta regionale.
    8.  In  caso  di assenza, impedimento, decadenza o cessazione per
qualunque  causa, il direttore generale e' sostituito temporaneamente
dal dirigente piu' alto in grado in servizio presso l'agenzia.
    9.  Nel  caso in cui il posto si renda definitivamente vacante la
nomina  del  direttore  generale  deve  essere effettuata nel termine
perentorio  di  quarantacinque  giorni  dalla  data di cessazione del
rapporto di lavoro.